Art. 4.

               Commissione di concorso - Prove d'esame

    Il  Governatore  della  Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico  di  sovrintendere  alle  prove d'esame. In relazione alle
preferenze espresse dai candidati ammessi all'orale in tema di lingua
straniera,   la   Banca  si  riserva  la  facolta'  di  integrare  la
Commissione con la nomina di uno o piu' membri aggiunti.
    Le  prove  d'esame  si  svolgono  a  Roma.  Ai candidati verranno
comunicati la sede e il calendario del loro svolgimento.
    Le prove d'esame consistono in tre prove scritte, una prova orale
e  -  per  i  candidati  che  ne  facciano richiesta nella domanda di
partecipazione  al  concorso  -  una prova in lingua che si terra' in
occasione della prova orale.
    Le prove scritte prevedono lo svolgimento di tre elaborati. I tre
elaborati verteranno:
      uno sul diritto civile e diritto commerciale;
      uno sul diritto amministrativo;
      uno,  a  scelta  del  candidato, sul diritto processuale civile
ovvero sulla legislazione bancaria e finanziaria.
    Le  tracce degli elaborati contengono anche uno specifico quesito
sul quale il candidato deve esprimere il proprio parere.
    Per   lo   svolgimento   degli   elaborati  viene  consentita  la
consultazione  unicamente  di  testi  di  legge  non  commentati  ne'
annotati.
    Le  prove  scritte  sono corrette in forma anonima e a ognuno dei
tre  elaborati  e' attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove
sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12
in ognuno dei tre elaborati.
    Al  fine  di  rendere  piu'  spedita  la procedura concorsuale la
Commissione  non  procedera'  alla  valutazione  degli  elaborati dei
candidati  che  non  abbiano  raggiunto la sufficienza in altra prova
scritta    gia'   valutata,   fatto   sempre   salvo   il   principio
dell'anonimato.
    La  votazione complessiva delle prove scritte e' data dalla somma
dei tre punteggi riportati negli elaborati.
    I  concorrenti  che  superano  le prove scritte vengono ammessi a
sostenere una prova orale.
    La  prova  orale  verte su tutte le materie sopra elencate per le
prove  scritte nonche' su diritto penale, diritto processuale penale,
diritto  del  lavoro,  diritto  comunitario,  diritto  internazionale
privato e processuale.
    La  prova  orale  e' valutata fino a un massimo di 60 punti ed e'
superata  dai  candidati  che  conseguono  una votazione minima di 36
punti.  Sono  considerati idonei i candidati che hanno conseguito una
votazione  almeno pari alla somma dei punteggi minimi previsti per le
prove scritte e per la prova orale.
    In  occasione  della  prova  orale  si procede, nei confronti dei
candidati    che    ne   hanno   fatto   richiesta   nella   domanda,
all'accertamento   della  conoscenza  anche  scritta  di  una  lingua
straniera  scelta  tra  inglese,  tedesco  e francese. Per tale prova
possono  essere  attribuiti  fino  a  un  massimo  di  4  punti,  non
computabili nel punteggio della prova orale ma utili a determinare il
punteggio complessivo di cui al successivo art. 6.
    Ai  candidati  viene  data  comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.