Art. 4. Commissione di concorso - Prove d'esame Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. In relazione alle preferenze espresse dai candidati ammessi all'orale in tema di lingua straniera, la Banca si riserva la facolta' di integrare la Commissione con la nomina di uno o piu' membri aggiunti. Le prove d'esame si svolgono a Roma. Ai candidati verranno comunicati la sede e il calendario del loro svolgimento. Le prove d'esame consistono in tre prove scritte, una prova orale e - per i candidati che ne facciano richiesta nella domanda di partecipazione al concorso - una prova in lingua che si terra' in occasione della prova orale. Le prove scritte prevedono lo svolgimento di tre elaborati. I tre elaborati verteranno: uno sul diritto civile e diritto commerciale; uno sul diritto amministrativo; uno, a scelta del candidato, sul diritto processuale civile ovvero sulla legislazione bancaria e finanziaria. Le tracce degli elaborati contengono anche uno specifico quesito sul quale il candidato deve esprimere il proprio parere. Per lo svolgimento degli elaborati viene consentita la consultazione unicamente di testi di legge non commentati ne' annotati. Le prove scritte sono corrette in forma anonima e a ognuno dei tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12 in ognuno dei tre elaborati. Al fine di rendere piu' spedita la procedura concorsuale la Commissione non procedera' alla valutazione degli elaborati dei candidati che non abbiano raggiunto la sufficienza in altra prova scritta gia' valutata, fatto sempre salvo il principio dell'anonimato. La votazione complessiva delle prove scritte e' data dalla somma dei tre punteggi riportati negli elaborati. I concorrenti che superano le prove scritte vengono ammessi a sostenere una prova orale. La prova orale verte su tutte le materie sopra elencate per le prove scritte nonche' su diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto comunitario, diritto internazionale privato e processuale. La prova orale e' valutata fino a un massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione minima di 36 punti. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei punteggi minimi previsti per le prove scritte e per la prova orale. In occasione della prova orale si procede, nei confronti dei candidati che ne hanno fatto richiesta nella domanda, all'accertamento della conoscenza anche scritta di una lingua straniera scelta tra inglese, tedesco e francese. Per tale prova possono essere attribuiti fino a un massimo di 4 punti, non computabili nel punteggio della prova orale ma utili a determinare il punteggio complessivo di cui al successivo art. 6. Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni riportate nelle singole prove d'esame.