Art. 9. Nomina e assegnazione La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente bando. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado iniziale della carriera direttiva del ruolo legale e, se riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della Banca d'Italia, al termine dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la conferma della nomina gia' ottenuta con la medesima decorrenza del provvedimento confermato. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto di impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento del personale della Banca d'Italia. Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza all'estero.