Art. 9.

                        Nomina e assegnazione

    La   Banca  d'Italia  procede  all'assunzione  dei  vincitori  in
possesso  dei  requisiti previsti all'art. 1 del presente bando. Essi
sono  nominati,  in  esperimento,  nel  grado iniziale della carriera
direttiva  del  ruolo  legale  e,  se  riconosciuti idonei a giudizio
insindacabile  della Banca d'Italia, al termine dell'esperimento, che
ha  la  durata  di sei mesi, conseguono la conferma della nomina gia'
ottenuta  con  la  medesima  decorrenza del provvedimento confermato.
Nell'ipotesi  di  esito  sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, una
sola volta, di altri sei mesi.
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata.
    Il  rapporto  di  impiego  dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione  europea  e'  regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994  n. 174,  recante  norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro"  presso gli enti
pubblici.
    In  seguito  alla nomina gli interessati devono assumere servizio
entro  il  termine  che  sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto
termine sono concesse solo per giustificati motivi.
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine   decadono   dalla   nomina,   come  previsto  dalle  vigenti
disposizioni del regolamento del personale della Banca d'Italia.
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento  della  sede  di  lavoro  dalla residenza anagrafica o
dall'ultima   residenza   anagrafica  italiana  in  caso  di  attuale
residenza all'estero.