Art. 10.


                      Accertamenti psico-fisici

    I  concorrenti  risultati  idonei alla prova di cui al precedente
art. 8  e  convocati  presso  il competente centro di Selezione della
Marina  militare,  saranno  sottoposti  a  visita  medica da parte di
un'apposita commissione medica per gli accertamenti sanitari nominata
dal  Direttore  Generale  per il Personale Militare o di autorita' da
lui  delegata,  al  fine  di  accertare  il  possesso della idoneita'
psico-fisica  all'espletamento  del  corso  ed al servizio permanente
quale Maresciallo.
    Tenuto  conto  dell'elenco  delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di non idoneita' al servizio militare approvato con
decreto  ministeriale  n.  114  del  4 aprile  2000 e della circolare
applicativa   della   Direzione   Generale   della  Sanita'  Militare
n. 495/00/ML - 13/68 in data 19 aprile 2000, detta commissione medica
dovra' accertare il possesso dei seguenti particolari requisiti:
      a)  dati  somatici:  per  i  concorrenti  di  sesso maschile la
statura  non deve essere inferiore a m 1,65 o superiore a m 1,95. Per
le  concorrenti  di  sesso femminile l'altezza minima non deve essere
inferiore a m 1,61 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112) o superiore a m 1,95;
      b)  apparato  visivo:  acutezza visiva corretta non inferiore a
10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il
vizio  di  rifrazione  che  non  dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia   e   l'astigmatismo  miopico  composto,  le  3  diottrie  per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per  l'astigmatismo  miopico  ed  ipermetropico  semplice  e  per  la
componente  cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo  misto  o  per  l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche'  siano  presenti  la  fusione  e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
    L'accertamento  dello  stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito  con  l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
      c)  apparato  uditivo:  la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Puo' essere
tollerata  una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125  a  2000  Hz  e  l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita  di  30  dB pantonale fino a 2000 Hz e 35dB alla frequenza di
4000 Hz.   I  decifit  neurosensoriali  isolati  sulle  frequenze  da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
      d)  dentatura:  la dentatura dovra' essere in buone condizioni;
sara'  consentita  la  mancanza  di  un  massimo  di  otto  denti non
contrapposti,  purche'  non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno  essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la
completa  funzionalita'  della  masticazione;  i denti cariati devono
essere opportunamente curati.
    La  commissione  medica,  prima  di  eseguire  la  visita  medica
generale,  disporra'  per  tutti  i candidati i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui  i candidati non producano il relativo referto da cui risulti che
tale accertamento non sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso  organi  sanitari  militari  o  strutture  pubbliche come gia'
precisato al precedente art. 9, lettera i);
      b) per le sole candidate di sesso femminile saranno eseguiti il
test  di  gravidanza  ed una ecografia pelvica, solo nel caso che non
siano state prodotte le relative certificazioni;
      c) cardiologico con E.C.G.;
      d) oculistico;
      e) otorinolaringoiatrico;
      f) odontoiatrico;
      g) neuropsichiatrico;
      h) analisi dell'urine completo con esame del sedimento;
      i) analisi del sangue concernente:
        1) emocromo completo;
        2) glicemia;
        3) creatininemia;
        4) transaminasemia (ALT- AST);
        5) bilirubinemia totale e frazionata;
        6) G6PDH (metodo quantitativo).
    La  commissione medica potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico legale.
    In  caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non
potra'  in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  previsti nei
confronti delle candidate di sesso femminile e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto  ministeriale  4 aprile  2000,  secondo  il quale lo stato di
gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare; persistendo il suddetto stato
entro  i  20  giorni  antecedenti  all'approvazione della graduatoria
finale  di  merito  le  candidate saranno escluse dal concorso con le
modalita' indicate nel precedente art. 5.
    La  commissione  provvedera'  a  definire  per ciascun candidato,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' dei requisiti fisici suindicati.
    La   medesima   commissione   seduta  stante,  comunichera',  per
iscritto, al candidato l'esito della visita medica sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
      - "Idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare", con
indicazione del profilo sanitario;
      - "Non idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare",
con l'indicazione della causa di non idoneita'.
    Saranno  giudicati "idonei" i candidati in possesso dei requisiti
sopracitati  cui  sia  stato attribuito il seguente profilo sanitario
minimo:    psiche    PS    2;    costituzione    CO    2;    apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2,   apparato   osteo-artro-muscolare   superiore   LS   2;  apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore  LI  2;  per  l'apparato visivo VS e
l'apparato uditivo AU valgono i requisiti precedentemente indicati al
2, comma lettere b) e c) del presente articolo.
    Per  l'attribuzione  della specialita'/categoria, che avverra' al
termine  del  primo  anno  di  corso  secondo  quanto  specificato al
successivo art. 15 occorre tener presente che:
      - per la categoria nocchieri e nocchieri di porto/CM e PN nella
parte del profilo sanitario riguardante l'apparato visivo e' previsto
il  coefficiente  VS1;  per  le  categorie  degli  specialisti  delle
telecomunicazioni  e  scoperta  nella  parte  del  profilo  sanitario
riguardante  l'apparato  visivo  e l'apparato uditivo sono previsti i
coefficienti VS1 e AU1;
      -  per  la  categoria degli elettrotecnici e tecnici delle Armi
valgono  i  requisiti  visivi  indicati  al  comma primo del presente
articolo  con  senso  cromatico  normale  da  accertare  alle  tavole
Ishihara;
      -  per  la  categoria incursori e' previsto il seguente profilo
sanitario minimo:
        PS  1-2  -  CO  2 - AC 1 - AR 1 - AV 1 (per incursori / Fcm /
anf.  e'  ammesso  il  coefficiente 2) - LS 1 - LI 1 - VS - AU 1. Per
l'apparato  visivo (VS) e' previsto un'acutezza visiva naturale 10/10
in  ciascuno occhio, annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare
esenti  da  qualsiasi  malattia  o  imperfezione. Senso stereoscopico
(Lang    test),   astigmatismo   fisiologico   (Javal   oftalmometria
obbligatoria)  e  motilita'  oculare  estrinseca  nella  norma. Senso
cromatico normale alle tavole Ishihara.
    Al  fine  di valutare la possibilita' di attribuzione, al termine
del primo anno di corso, della categoria incursori oltre ai documenti
previsti  all'art. 9,  i  candidati  devono  presentarsi al Centro di
selezione  muniti di referto di esame elettroencefalografico (E.E.G.)
rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica  entro  i 3 (tre) mesi
precedenti la data della visita medica.
    Saranno giudicati "non idonei" i candidati risultati affetti da:
      -- imperfezioni  ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      -- imperfezioni   ed   infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione    del    coefficiente    3,   nelle   caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo sanitario delle vigenti direttive per
delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati idonei al
servizio  militare  di  leva (fermi restando i requisiti indicati nel
presente decreto);
      -- disturbi    della   parola   anche   se   in   forma   lieve
(dislalia-disartria);
      -- stato  di  tossicodipendenza  o  tossicofilia  da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
      -- malattie  o  lesioni  acute per le quali sono previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
      -- tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche  o  di  lunga  durata  o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni  dei  mezzi  diottrici  o  del  fondo oculare che possono
pregiudicare,  anche  nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali;  gli  esiti  di  intervento  per  la  correzione  mono o
bilaterale   dei   vizi  diottrici;  gli  strabismi  manifesti  anche
alternanti;
      -- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e  con il successivo impiego quale Ufficiale del ruolo speciale della
Marina Militare in servizio permanente.
    I  candidati  che  all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
scientificamente   probabile   un'evoluzione  migliorativa,  tale  da
lasciar  prevedere  il  possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi  compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro e
non oltre i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori
accertamenti  sanitari  a  cura  della  stessa commissione medica per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo,
detti   candidati   saranno   ammessi   con   riserva   a   sostenere
l'accertamento  attitudinale  di  cui  al  successivo  art. 11. Ove i
candidati  non avessero recuperato, al momento della nuova visita, la
prevista  idoneita'  fisica  saranno  giudicati  "non  idonei".  Tale
giudizio  comunicato seduta stante agli interessati, sara' definitivo
e insindacabile.
    Il  giudizio  di  idoneita'  agli  accertamenti  psico-fisici non
comporta attribuzione di punteggio.