Art. 11. Accertamenti attitudinali Al termine degli accertamenti psico-fisici i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura di una apposita commissione nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare, gli accertamenti attitudinali consistenti nello svolgimento di prove, intese a valutare il livello intellettuale e le qualita' attitudinali e caratterologiche della loro personalita'. I suddetti accertamenti attitudinali terranno conto dei seguenti requisiti: - maturazione globale, intesa come personalita' armonicamente evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita', adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione dell'ambiente; - stabilita' emotiva, intesa come sintonia nelle reazioni comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli ambienti in cui saranno chiamati ad operare; - facolta' intellettive, intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione di processi mentali, avuto riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita' decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di pensiero; - comportamento sociale, inteso come integrazione socio-ambientale con riguardo al senso di responsabilita', alla capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza, alla adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro, alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita', iniziativa; - capacita' di adattamento, intesa come flessibilita' cognitiva, adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita' di ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare specifico. Ai suddetti accertamenti attitudinali saranno sottoposti anche i candidati ammessi con riserva, di cui al penultimo comma del precedente art. 10. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione preposta, esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio.