Art. 12.


                          Titoli di merito

    Ai  fini della formazione della graduatoria finale di merito sono
valutati, secondo i punteggi sottoindicati, i seguenti titoli:
      a)  il  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
comportera'  l'attribuzione di un punteggio pari ad un trentesimo del
voto  conseguito  nell'esame  di maturita' espresso in sessantesimi o
equivalente in centesimi;
      b)  aver conseguito il titolo di studio presso scuole militari:
0,5/30;
      c)   essere  militare  della  Marina  Militare:  volontario  in
servizio  in  ferma biennale (per i soli ufficiali), in ferma di leva
prolungata  o  ferma  breve, ovvero congedato al termine di una delle
predette ferme: 0,5/30 per ogni anno di servizio;
      d)  possesso delle seguenti benemerenze militari e civili, fino
a un massimo di punti 3/30:
        1)  medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 3/30 per
ogni medaglia;
        2)  medaglia  d'argento  al  valor  militare  o civile: punti
2,5/30 per ogni medaglia;
        3)  medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 2/30
per ogni medaglia;
        4)  ricompensa  al  valor  marina  o  per  meriti speciali ed
eccezionali: punti 1,5/30 per ogni ricompensa;
        5)  encomio  solenne,  encomio  semplice: punti 1/30 per ogni
encomio;
        6)  elogio  trascritto ovvero tributato per iscritto dal Capo
di Corpo:  punti  0,5/30 per ogni elogio, fino ad un massimo di punti
2/30;
      e)  possesso  dei  brevetti Marina Militare Bsm, Par, Smz, Inq,
Nbc,  Ossalc,  Elm, Fn, Ifa, Gm: punti 0,5/30 per ogni brevetto, fino
ad un massimo di punti 1/30.
    Il   punteggio   complessivo   derivante  dalla  valutazione  del
complesso dei titoli non puo' comunque superare il totale di 5/30.
    I titoli di merito, di cui al presente articolo, saranno ritenuti
validi  se  posseduti  entro  la  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione delle domande al concorso e, comunque, dichiarati nella
domanda di partecipazione.