Art. 12. Titoli di merito Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito sono valutati, secondo i punteggi sottoindicati, i seguenti titoli: a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado comportera' l'attribuzione di un punteggio pari ad un trentesimo del voto conseguito nell'esame di maturita' espresso in sessantesimi o equivalente in centesimi; b) aver conseguito il titolo di studio presso scuole militari: 0,5/30; c) essere militare della Marina Militare: volontario in servizio in ferma biennale (per i soli ufficiali), in ferma di leva prolungata o ferma breve, ovvero congedato al termine di una delle predette ferme: 0,5/30 per ogni anno di servizio; d) possesso delle seguenti benemerenze militari e civili, fino a un massimo di punti 3/30: 1) medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 3/30 per ogni medaglia; 2) medaglia d'argento al valor militare o civile: punti 2,5/30 per ogni medaglia; 3) medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 2/30 per ogni medaglia; 4) ricompensa al valor marina o per meriti speciali ed eccezionali: punti 1,5/30 per ogni ricompensa; 5) encomio solenne, encomio semplice: punti 1/30 per ogni encomio; 6) elogio trascritto ovvero tributato per iscritto dal Capo di Corpo: punti 0,5/30 per ogni elogio, fino ad un massimo di punti 2/30; e) possesso dei brevetti Marina Militare Bsm, Par, Smz, Inq, Nbc, Ossalc, Elm, Fn, Ifa, Gm: punti 0,5/30 per ogni brevetto, fino ad un massimo di punti 1/30. Il punteggio complessivo derivante dalla valutazione del complesso dei titoli non puo' comunque superare il totale di 5/30. I titoli di merito, di cui al presente articolo, saranno ritenuti validi se posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande al concorso e, comunque, dichiarati nella domanda di partecipazione.