Art. 13.


            Formazione della graduatoria finale di merito

    La  commissione  esaminatrice,  di  cui  all'art. 6,  formera' la
graduatoria   finale  di  merito,  dei  concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine  definito  dalla  somma  aritmetica  dei punteggi conseguiti
nella  prova  riguardante  l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive e nella valutazione dei titoli di merito.
    A  parita'  di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso  dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni,   che   non  contrastino  con  i  requisiti  richiesti
dall'art. 11,   comma 2,  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,
n. 196.  In  caso  di  ulteriore  parita' sara' data la precedenza al
candidato  piu'  giovane  di eta'.  I  titoli  in  argomento  saranno
ritenuti validi se posseduti e, comunque, dichiarati nella domanda di
partecipazione  al concorso, entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
    L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei
vincitori verranno formalizzate con decreto interdirigenziale.
    La  graduatoria  dei  vincitori del concorso sara' pubblicata nel
Giornale  ufficiale  della  difesa. Di tale pubblicazione verra' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Nel  formare  la  graduatoria  finale  di  merito  la commissione
esaminatrice  dovra'  tenere  conto dell'aliquota percentuale massima
relativa  ai  posti  spettanti ai concorrenti di sesso femminile, che
sara'   stabilita  nel  decreto  di  prossima  emanazione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.