Art. 13. Formazione della graduatoria finale di merito La commissione esaminatrice, di cui all'art. 6, formera' la graduatoria finale di merito, dei concorrenti idonei, secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova riguardante l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive e nella valutazione dei titoli di merito. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, che non contrastino con i requisiti richiesti dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. I titoli in argomento saranno ritenuti validi se posseduti e, comunque, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori verranno formalizzate con decreto interdirigenziale. La graduatoria dei vincitori del concorso sara' pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel formare la graduatoria finale di merito la commissione esaminatrice dovra' tenere conto dell'aliquota percentuale massima relativa ai posti spettanti ai concorrenti di sesso femminile, che sara' stabilita nel decreto di prossima emanazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.