Art. 5. Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti parteciperanno con riserva a tutti gli accertamenti/prove previsti dal presente decreto. I candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non in possesso dei requisiti prescritti, saranno, con provvedimento motivato del Direttore Generale o di autorita' da lui delegata, esclusi dal concorso, ovvero se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del corso stesso qualora la perdita del requisito fosse riferibile ad un periodo precedente all'incorporazione quali Allievi Marescialli della Marina militare. I candidati di sesso femminile, qualora si trovino nella posizione concorsuale prevista al successivo art. 10, paragrafo terzo, saranno escluse dal concorso.