Art. 5.


                       Esclusione dal concorso

    Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti  parteciperanno  con riserva a tutti gli accertamenti/prove
previsti dal presente decreto.
    I  candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non
in  possesso  dei  requisiti  prescritti,  saranno, con provvedimento
motivato  del  Direttore  Generale  o  di  autorita' da lui delegata,
esclusi  dal  concorso,  ovvero  se vincitori, esclusi dalla relativa
graduatoria  o  se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del
corso  stesso qualora la perdita del requisito fosse riferibile ad un
periodo precedente all'incorporazione quali Allievi Marescialli della
Marina militare.
    I   candidati  di  sesso  femminile,  qualora  si  trovino  nella
posizione  concorsuale  prevista  al  successivo  art. 10,  paragrafo
terzo, saranno escluse dal concorso.