Art. 6.


                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo decreto dirigenziale sara' composta da:
      - 1 Contrammiraglio o Capitano di Vascello - Presidente;
      - 2 Ufficiali superiori, di cui uno del Corpo delle Capitanerie
di porto - membri;
      - 1 ufficiale inferiore - Segretario.
    La commissione esaminatrice avra' il compito di:
      - provvedere  alla  somministrazione  del  test  concernente la
prova  di  preselezione,  controllando  che le operazioni si svolgano
secondo  le  modalita'  stabilite  nonche' provvedere alle operazioni
riguardanti   l'approntamento,   la   revisione   e   la   correzione
automatizzata degli elaborati avvalendosi delle risorse organizzative
fornite dalla Direzione Generale;
      - redigere la graduatoria relativa alla prova di preselezione e
trasmetterla alla Direzione Generale per il Personale Militare;
      -   provvedere   alla   somministrazione   del   test  relativo
all'accertamento    delle   qualita'   culturali   ed   intellettive,
controllando  che  le  operazioni  si  svolgano  secondo le modalita'
stabilite    nonche'    provvedere    alle   operazioni   riguardanti
l'approntamento,  la  revisione  e  la correzione automatizzata degli
elaborati  avvalendosi  delle  risorse  organizzative  fornite  dalla
Direzione Generale;
      -  compilare  la  graduatoria  relativa  all'accertamento delle
qualita' culturali ed intellettive;
      -   valutare   i   titoli  di  merito  prodotti  e  debitamente
documentati   dai   candidati  attribuendo  i  punteggi  previsti  al
successivo art. 12;
      - provvedere alla formazione della graduatoria finale di merito
dei candidati dichiarati idonei.
    In  relazione  a  particolari esigenze determinate da circostanze
attualmente   non   valutabili   ne'   prevedibili,   la  commissione
esaminatrice  potra'  operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei
tempi  preventivamente  stabiliti,  avvalendosi anche dell'ausilio di
sottocommissioni  e/o di comitati di vigilanza appositamente nominati
dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
    Per    l'effettuazione    degli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali  di  cui  ai successivi articoli 10 e 11, la commissione
esaminatrice  si  avvarra'  di  apposite  commissioni  nominate dalla
Direzione Generale per il Personale Militare.