Art. 9.


                     Documentazione da produrre

    I  concorrenti  ammessi  agli  accertamenti  psico-fisici saranno
convocati  per  iscritto presso il competente Centro di Selezione che
verra'  indicato  nella  lettera di convocazione. Pertanto coloro che
non   riceveranno   alcuna   comunicazione   al   riguardo   dovranno
considerarsi "non ammessi".
    La   permanenza   presumibile  presso  il  competente  Centro  di
Selezione sara' di circa tre giorni.
    I  candidati convocati per gli accertamenti psico-fisici dovranno
produrre  all'atto della presentazione presso il competente Centro di
Selezione la seguente documentazione:
      a) copia  del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(eventualmente   corredata   della   documentazione   attestante   il
superamento  dell'anno  integrativo).  I  diplomi ed i certificati di
istituti  parificati  o  regolarmente  riconosciuti  dovranno  essere
legalizzati  dal  provveditore  agli  studi (art. 16, legge 4 gennaio
1968, n. 15);
      b)  copia  del  foglio di congedo illimitato o copia del foglio
matricolare  rilasciato  dal  Distretto  Militare; coloro che saranno
chiamati a prestare o abbiano prestato servizio nella Marina militare
dovranno  produrre  copia  dell'estratto  matricola  rilasciato dalla
Capitaneria di porto di appartenenza;
      c)  attestato  di  servizio  recante  la data di incorporazione
rilasciato  dall'ente  o  reparto  di appartenenza per i candidati in
servizio  nelle Forze armate nonche' una copia del certificato/foglio
attestante  gli  eventuali titoli di merito di cui alle lettere d) ed
e)  del  successivo  art. 12,  indicante  anche la data dell'avvenuto
conseguimento, firmato dal Comandante dell'Ente/Reparto;
      d) copia  dell'eventuale diploma di maturita' conseguito presso
le Scuole Militari;
      e)  copia  della documentazione relativa ad eventuali titoli di
preferenza  previsti  dall'art. 5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, che non
contrastino  con  i  requisiti  richiesti  dall'art. 11, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
      f) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
      g)   certificato  attestante  la  recente  effettuazione  degli
accertamenti  sierologici per la lue in conformita' a quanto previsto
dalla  legge  25 luglio  1956,  n. 873,  rilasciato  dalle competenti
autorita' sanitarie;
      h)  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante  i  risultati  di  recente  effettuazione, non oltre i due
mesi, dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
      i)  eventuale  referto  di  esame radiografico al torace in due
proiezioni per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale
esame   strumentale  presso  organi  sanitari  militari  o  struttura
sanitaria  pubblica, entro i tre mesi precedenti la data della visita
medica.  Qualora il concorrente di sesso femminile non esibisca detto
referto,   al   solo   fine  dell'effettuazione  in  piena  sicurezza
dell'esame  radiografico,  dovra'  produrre  un test di gravidanza in
data  non  anteriore  a cinque giorni da quella di presentazione, che
escluda  la  sussistenza  di  detto stato; in assenza del referto, la
concorrente  dovra' essere sottoposta, al fine sopraindicato, al test
di gravidanza.
    In  luogo  dei  documenti di cui alle lettere a) e b) i candidati
potranno  produrre  apposita  dichiarazione resa ai sensi della legge
4 gennaio  1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
    Le  copie  fotostatiche dei documenti di cui alle lettere a), d),
ed e)   dovranno   essere   corredate  di  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  di  cui  all'art. 4, della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre   1998,  n. 403,  attestante  che  la  copia  e'  conforme
all'originale.   Tale   dichiarazione,   redatta  secondo  lo  schema
riportato in allegato "C al presente decreto, dovra' essere portata a
seguito  e  sottoscritta  davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione.
    L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.