Art. 9. Documentazione da produrre I concorrenti ammessi agli accertamenti psico-fisici saranno convocati per iscritto presso il competente Centro di Selezione che verra' indicato nella lettera di convocazione. Pertanto coloro che non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo dovranno considerarsi "non ammessi". La permanenza presumibile presso il competente Centro di Selezione sara' di circa tre giorni. I candidati convocati per gli accertamenti psico-fisici dovranno produrre all'atto della presentazione presso il competente Centro di Selezione la seguente documentazione: a) copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (eventualmente corredata della documentazione attestante il superamento dell'anno integrativo). I diplomi ed i certificati di istituti parificati o regolarmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi (art. 16, legge 4 gennaio 1968, n. 15); b) copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare rilasciato dal Distretto Militare; coloro che saranno chiamati a prestare o abbiano prestato servizio nella Marina militare dovranno produrre copia dell'estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto di appartenenza; c) attestato di servizio recante la data di incorporazione rilasciato dall'ente o reparto di appartenenza per i candidati in servizio nelle Forze armate nonche' una copia del certificato/foglio attestante gli eventuali titoli di merito di cui alle lettere d) ed e) del successivo art. 12, indicante anche la data dell'avvenuto conseguimento, firmato dal Comandante dell'Ente/Reparto; d) copia dell'eventuale diploma di maturita' conseguito presso le Scuole Militari; e) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, che non contrastino con i requisiti richiesti dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; f) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza; g) certificato attestante la recente effettuazione degli accertamenti sierologici per la lue in conformita' a quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 873, rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie; h) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante i risultati di recente effettuazione, non oltre i due mesi, dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C; i) eventuale referto di esame radiografico al torace in due proiezioni per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale esame strumentale presso organi sanitari militari o struttura sanitaria pubblica, entro i tre mesi precedenti la data della visita medica. Qualora il concorrente di sesso femminile non esibisca detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato; in assenza del referto, la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopraindicato, al test di gravidanza. In luogo dei documenti di cui alle lettere a) e b) i candidati potranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le copie fotostatiche dei documenti di cui alle lettere a), d), ed e) dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che la copia e' conforme all'originale. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato "C al presente decreto, dovra' essere portata a seguito e sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.