IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 31luglio 1954, n 599, concernente "stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica"; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10gennaio 1957, n. 3 e del 3maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti "disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato"; Vista la legge 4gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e il decreto Ministeriale 8luglio 1991, n. 405, concernente il relativo "regolamento di esecuzione"; Vista la legge 8agosto 1977, n. 564, concernente "modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del corpo della guardia di finanza"; Vista la legge 11luglio 1978, n. 382, concernente "norme di principio sulla disciplina militare"; Vista la legge 10maggio 1983, n. 212, concernente "norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e della guardia di finanza"; Vista la legge 7agosto 1990, n 241, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, concernente "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della legge 23ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16settembre 1993, n. 603, concernente "regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli2 e 4 della legge 7agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9maggio 1994, n.487, concernente "regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23marzo 1995, concernente "determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legislativo 12maggio 1995, n 196, concernente "attuazione dell'art.3 della legge n.216/1992, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Vista la legge 31dicembre 1996, n 675, concernente "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Vista la legge 15maggio 1997, n 127, concernente "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, modificata con legge 16giugno 1998, n. 191"; Visto il decreto legislativo 31marzo 1998, n. 80, concernente "nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma4, della legge 15marzo 1997, n.59"; Visto l'art.2 della legge 16giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20ottobre 1998, n. 403, concernente "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Vista la circolare n.1200/162.200, in data 29marzo 1999, dello Stato Maggiore dell'Esercito, reparto impiego delle Forze, ufficio dottrina addestramento e regolamenti concernente "controllo dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente dell'esercito"; Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'esercito, in data 19ottobre 1999, concernente "regolamento interno della scuola sottufficiali dell'esercito"; Visto il foglio n.116/2/3754/4200 del 7settembre 2000, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha armonizzato le procedure dei concorsi interni per il ruolo marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nella parte relativa ai destinatari dei medesimi concorsi; Visto il foglio n.6051/RS/3.114.61, in data 11ottobre 2000, con il quale l'ispettorato delle scuole dell'esercito, ufficio regolamenti e studi, ha comunicato gli elementi di programmazione del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo corso allievi marescialli dell'Esercito italiano, nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso ed il programma delle prove d'esame; Visto il foglio n.4916/082201/2o, in data 28novembre 2000, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, reparto impiego del personale, uffici affari giuridici, ha integrato le modalita' ed i criteri di attuazione relativi al primo concorso interno per il ruolo marescialli dell'Esercito italiano; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al primo corso di novanta allievi marescialli dell'Esercito italiano, cosi' ripartiti: trenta posti riservati a coloro che provengono dal ruolo sergenti dell'Esercito italiano; sessanta posti riservati a coloro che provengono dal ruolo volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano. 2. Lo svolgimento del concorso prevede: a) una prova scritta di cultura professionale basata su un questionario a risposta multipla; b) selezione attitudinale; c) valutazione dei titoli. 3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. Agli ammessi alla frequenza del corso sara' assegnata la specializzazione durante la fase basica del corso stesso, secondo le modalita' ed i criteri previsti dallo Stato Maggiore dell'Esercito. I candidati, qualora immessi nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale in base alle esigenze della Forza armata, indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione nel ruolo.