IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  31luglio  1954,  n  599, concernente "stato dei
sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica";
    Visti  i  decreti  del  Presidente della Repubblica del 10gennaio
1957,  n.  3  e del 3maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  "disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato";
    Vista  la  legge  4gennaio  1968, n. 15, concernente "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme" e il decreto Ministeriale 8luglio 1991, n. 405, concernente
il relativo "regolamento di esecuzione";
    Vista  la legge 8agosto 1977, n. 564, concernente "modifica delle
norme  sul  matrimonio  dei  militari  delle tre Forze armate e degli
ufficiali del corpo della guardia di finanza";
    Vista  la  legge  11luglio  1978,  n.  382, concernente "norme di
principio sulla disciplina militare";
    Vista  la  legge  10maggio  1983,  n. 212, concernente "norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'esercito,  della  marina  e  dell'aeronautica e della guardia di
finanza";
    Vista  la  legge 7agosto 1990, n 241, concernente "nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Visto  il  decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, concernente
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a  norma dell'art.2 della legge 23ottobre 1992, n. 421", e successive
modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16settembre  1993,  n.  603,
concernente  "regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli2   e  4  della  legge  7agosto  1990,  n.  241,  nell'ambito
dell'amministrazione della difesa";
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9maggio 1994,
n.487,  concernente  "regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23marzo   1995,   concernente   "determinazioni   dei   compensi   da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto  legislativo 12maggio 1995, n 196, concernente
"attuazione dell'art.3 della legge n.216/1992, in materia di riordino
dei  ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
    Vista  la legge 31dicembre 1996, n 675, concernente "tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali";
    Vista  la legge 15maggio 1997, n 127, concernente "misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di  decisione  e di controllo, modificata con legge 16giugno 1998, n.
191";
    Visto  il  decreto  legislativo  31marzo 1998, n. 80, concernente
"nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art.11, comma4, della legge 15marzo 1997, n.59";
    Visto l'art.2 della legge 16giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20ottobre 1998,
n.  403, concernente "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge  15maggio  1997, n.127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
    Vista  la  circolare  n.1200/162.200, in data 29marzo 1999, dello
Stato  Maggiore  dell'Esercito,  reparto impiego delle Forze, ufficio
dottrina   addestramento   e   regolamenti   concernente   "controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'esercito";
    Vista  la  pubblicazione  dello  Stato Maggiore dell'esercito, in
data  19ottobre  1999,  concernente "regolamento interno della scuola
sottufficiali dell'esercito";
    Visto  il  foglio  n.116/2/3754/4200  del 7settembre 2000, con il
quale  lo Stato Maggiore della difesa ha armonizzato le procedure dei
concorsi interni per il ruolo marescialli dell'esercito, della marina
e  dell'aeronautica, nella parte relativa ai destinatari dei medesimi
concorsi;
    Visto  il  foglio n.6051/RS/3.114.61, in data 11ottobre 2000, con
il   quale   l'ispettorato   delle   scuole   dell'esercito,  ufficio
regolamenti e studi, ha comunicato gli elementi di programmazione del
bando  di  concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al
primo  corso  allievi  marescialli  dell'Esercito  italiano,  nonche'
l'entita' dei posti da mettere a concorso ed il programma delle prove
d'esame;
    Visto il foglio n.4916/082201/2o, in data 28novembre 2000, con il
quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, reparto impiego del personale,
uffici  affari  giuridici,  ha integrato le modalita' ed i criteri di
attuazione   relativi   al   primo  concorso  interno  per  il  ruolo
marescialli dell'Esercito italiano;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto  un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione   al   primo   corso   di  novanta  allievi  marescialli
dell'Esercito italiano, cosi' ripartiti:
      trenta  posti  riservati  a  coloro  che  provengono  dal ruolo
sergenti dell'Esercito italiano;
      sessanta  posti  riservati  a  coloro  che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano.
    2. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a)  una  prova  scritta  di  cultura professionale basata su un
questionario a risposta multipla;
      b) selezione attitudinale;
      c) valutazione dei titoli.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la facolta' di
sospendere  o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.
    Agli   ammessi  alla  frequenza  del  corso  sara'  assegnata  la
specializzazione  durante la fase basica del corso stesso, secondo le
modalita' ed i criteri previsti dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
    I  candidati, qualora immessi nel ruolo marescialli dell'Esercito
italiano,  potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale
in  base  alle  esigenze  della Forza armata, indipendentemente dalle
sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione nel ruolo.