Art. 10. Commissione attitudinale 1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale sara' accertata da una apposita commissione cosi' composta: un ufficiale superiore in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; un ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o psicologia clinica, che abbia seguito apposito corso di formazione in tecnica di indagine e psicodiagnostica, membro; un ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito laureato in psicologia, membro; l'ufficiale meno elevato in grado svolgera' anche le funzioni di segretario. La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, che potranno essere coadiuvati da psicologi convenzionati presso il C.S.R.N.E. 2. L'accertamento attitudinale e' finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche del candidato e consiste in una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed in un intervista di selezione individuale condotta dalla predetta commissione con l'ausilio di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito in Foligno. In particolare, mediante l'accertamento attitudinale, dovra' essere valutato: come il soggetto pensa; come il soggetto interagisce con il mondo esterno; come il soggetto lavora; le motivazioni ed i valori che sostengono la scelta del soggetto. Saranno pertanto indagate le seguenti quattro aree: area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le situazioni reali); area relazionale (livello di maturita' ed autoconsapevolezza e delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente); area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione); area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione (reali aspettative professionali con particolare attenzione alle capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi). 3. Al termine delle prove di accertamento attitudinale la commissione esprimera' nei riguardi di ciascun concorrente un giudizio di "idoneita'" o "non idoneita'", che sara' comunicato seduta stante; il giudizio di "non idoneita'" riveste carattere definitivo e comporta l'irrevocabile esclusione dei candidati dal concorso. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito un punteggio da 0 fino ad un massimo di 4 punti.