Art. 13. Ammissione ai corsi
    1.  I  candidati  utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito  saranno  ammessi,  nell'ordine  delle  graduatorie stesse, ai
corsi  di  formazione/qualificazione  e  specializzazione  presso  la
scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo.
    2.   I   suddetti   candidati,  indipendentemente  dal  ruolo  di
provenienza,  saranno  iscritti  a  cura dell'amministrazione difesa,
presso  l'Universita'  degli  studi  della  Tuscia in Viterbo, per il
conseguimento  del  diploma universitario in "scienze organizzative e
gestionali", qualora in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.
    3.  L'attivita'  strutturata  su tre anni, prevede la condotta di
attivita'  didattiche  a livello universitario ed istruzioni militari
teorico-pratiche. In particolare:
      i  primi  due  anni  con  studi ed attivita' pratiche (corso di
formazione   e   di   specializzazione,   comprensivo   dei  tirocini
complementari  e  degli  esami  intermedi  e finali), sono rivolti al
conseguimento  del  grado  ed  alle funzioni di maresciallo. Rispetto
agli   allievi  provenienti  dal  concorso  pubblico  il  periodo  di
attivita'  didattico-addestrativa  nel  primo  anno  e' ridotto di un
mese;
      il  terzo  anno,  che  si sviluppa con un corso applicativo, e'
finalizzato  al perfezionamento delle capacita' tecnico-professionali
e  della conoscenza di una lingua straniera, nonche' al completamento
del  ciclo  di  studi  universitari  per il conseguimento del diploma
universitario in "scienze organizzative e gestionali".
    4. Gli allievi marescialli provenienti dal ruolo sergenti, non in
possesso  del  diploma  di  istruzione  secondaria  di secondo grado,
frequenteranno  un  corso di qualificazione e specializzazione che ha
la durata di venti mesi, suddiviso in tre fasi:
      prima fase (durata otto mesi): articolata in un quadrimestre di
attivita'     didattiche-addestrative    ed    istruzioni    militari
teorico-pratiche svolte in sedi esterne;
      seconda   fase   (durata  undici  mesi):  articolata  su  corso
intensivo  di lingua inglese, un corso di specializzazione e tirocini
pratici;
      terza  fase  (durata  un mese): prevede attivita' propedeutiche
agli esami finali ed esami stessi.
    5. All'atto dell'immissione al corso i sergenti ed i volontari di
truppa  in servizio permanente rilasceranno apposita dichiarazione di
rinuncia   al  grado  posseduto,  pena  l'esclusione  dal  corso,  ed
acquisiranno  la  qualifica  di  allievo  maresciallo indossandone la
relativa uniforme.
    6.  La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta'  di  ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito  alla  mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni
da  parte  dei  vincitori  entro  i  primi  quindici giorni di corso,
convocando i candidati idonei che seguono nelle graduatorie finali di
merito.
    7.  La  direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
autorizzare,  per  comprovati  motivi,  gli  aspiranti a differire la
presentazione  fino  al  quindicesimo giorno dalla data di inizio del
corso.
    8.  Al  termine  del  corso  ai  candidati  sara'  attribuito  un
punteggio  in  trentesimi.  I  candidati  che non dovessero superare,
anche  in seconda sessione gli esami finali, non saranno inseriti nel
nuovo  ruolo  e permarranno nel ruolo di appartenenza, in tal caso la
permanenza   presso   la   scuola   sottufficiali  di  Viterbo  sara'
considerata valida ai fini dell'anzianita' di servizio.
    9.  Gli  allievi marescialli, iniziando il corso presso la scuola
sottufficiali  dell'Esercito  di  Viterbo,  si impegnano ad accettare
l'assegnazione  ad  una  qualsiasi delle specializzazioni previste in
relazione  alle  esigenze  della  Forza armata e secondo le modalita'
stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
    10.  Gli  allievi  marescialli  di  cui  al  punto 2 del presente
articolo,  al  termine  del  corso  basico,  dopo l'assegnazione alle
specializzazioni,  dovranno  sottoscrivere  la  dichiarazione  con la
quale si vincolano ad una ferma di cinque anni, prevista dall'art.11,
comma9,  del  decreto  legislativo  12maggio 1995, n.196, a decorrere
dalla  data  di immissione nel ruolo marescialli. Gli allievi che non
sottoscrivono   tale   dichiarazione  saranno  esclusi  dal  corso  e
riassegnati ai reparti cui erano precedentemente effettivi.
    11. Nei confronti dei frequentatori del corso dimessi d'autorita'
o d'ufficio, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.