Art. 13. Ammissione ai corsi 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito saranno ammessi, nell'ordine delle graduatorie stesse, ai corsi di formazione/qualificazione e specializzazione presso la scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo. 2. I suddetti candidati, indipendentemente dal ruolo di provenienza, saranno iscritti a cura dell'amministrazione difesa, presso l'Universita' degli studi della Tuscia in Viterbo, per il conseguimento del diploma universitario in "scienze organizzative e gestionali", qualora in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 3. L'attivita' strutturata su tre anni, prevede la condotta di attivita' didattiche a livello universitario ed istruzioni militari teorico-pratiche. In particolare: i primi due anni con studi ed attivita' pratiche (corso di formazione e di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali), sono rivolti al conseguimento del grado ed alle funzioni di maresciallo. Rispetto agli allievi provenienti dal concorso pubblico il periodo di attivita' didattico-addestrativa nel primo anno e' ridotto di un mese; il terzo anno, che si sviluppa con un corso applicativo, e' finalizzato al perfezionamento delle capacita' tecnico-professionali e della conoscenza di una lingua straniera, nonche' al completamento del ciclo di studi universitari per il conseguimento del diploma universitario in "scienze organizzative e gestionali". 4. Gli allievi marescialli provenienti dal ruolo sergenti, non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, frequenteranno un corso di qualificazione e specializzazione che ha la durata di venti mesi, suddiviso in tre fasi: prima fase (durata otto mesi): articolata in un quadrimestre di attivita' didattiche-addestrative ed istruzioni militari teorico-pratiche svolte in sedi esterne; seconda fase (durata undici mesi): articolata su corso intensivo di lingua inglese, un corso di specializzazione e tirocini pratici; terza fase (durata un mese): prevede attivita' propedeutiche agli esami finali ed esami stessi. 5. All'atto dell'immissione al corso i sergenti ed i volontari di truppa in servizio permanente rilasceranno apposita dichiarazione di rinuncia al grado posseduto, pena l'esclusione dal corso, ed acquisiranno la qualifica di allievo maresciallo indossandone la relativa uniforme. 6. La direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni da parte dei vincitori entro i primi quindici giorni di corso, convocando i candidati idonei che seguono nelle graduatorie finali di merito. 7. La direzione generale per il personale militare potra' autorizzare, per comprovati motivi, gli aspiranti a differire la presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso. 8. Al termine del corso ai candidati sara' attribuito un punteggio in trentesimi. I candidati che non dovessero superare, anche in seconda sessione gli esami finali, non saranno inseriti nel nuovo ruolo e permarranno nel ruolo di appartenenza, in tal caso la permanenza presso la scuola sottufficiali di Viterbo sara' considerata valida ai fini dell'anzianita' di servizio. 9. Gli allievi marescialli, iniziando il corso presso la scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo, si impegnano ad accettare l'assegnazione ad una qualsiasi delle specializzazioni previste in relazione alle esigenze della Forza armata e secondo le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito. 10. Gli allievi marescialli di cui al punto 2 del presente articolo, al termine del corso basico, dopo l'assegnazione alle specializzazioni, dovranno sottoscrivere la dichiarazione con la quale si vincolano ad una ferma di cinque anni, prevista dall'art.11, comma9, del decreto legislativo 12maggio 1995, n.196, a decorrere dalla data di immissione nel ruolo marescialli. Gli allievi che non sottoscrivono tale dichiarazione saranno esclusi dal corso e riassegnati ai reparti cui erano precedentemente effettivi. 11. Nei confronti dei frequentatori del corso dimessi d'autorita' o d'ufficio, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.