Art. 14. Immissione in ruolo Gli allievi che supereranno i corsi saranno inseriti nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso biennale, alimentato con l'aliquota del 70%, conclusosi nell'anno.