Art. 15. Posizione amministrativa
    1.  Ai  candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
professionale,  prevista dal precedente art.8, potra' essere concessa
dagli  enti  di  appartenenza,  compatibilmente  con  le  esigenze di
servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di
giorni dieci da fruire in un'unica soluzione.
    2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova  per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
    3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di  missione  dal  giorno  che  precede  la  prova  concorsuale  e di
accertamento   attitudinale   fino   al  giorno  successivo  al  loro
espletamento.
    4.  I  candidati  che  non si dovessero presentare a sostenere le
citate  prove,  senza  giustificato  motivo,  o  che  ne  siano stati
espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione.
    5.  Nei confronti dei candidati idonei ammessi alla frequenza dei
corsi  non  si  applicano  le  disposizioni di cui alla legge 10marzo
1987, n.100.
    6.   L'amministrazione   non   assume   responsabilita'   per  la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forzamaggiore.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
    Roma, 11dicembre 2000
                                                Ten.Gen.: Simeone