Art. 15. Posizione amministrativa 1. Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura professionale, prevista dal precedente art.8, potra' essere concessa dagli enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di giorni dieci da fruire in un'unica soluzione. 2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione dal giorno che precede la prova concorsuale e di accertamento attitudinale fino al giorno successivo al loro espletamento. 4. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere le citate prove, senza giustificato motivo, o che ne siano stati espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione. 5. Nei confronti dei candidati idonei ammessi alla frequenza dei corsi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 10marzo 1987, n.100. 6. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forzamaggiore. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 11dicembre 2000 Ten.Gen.: Simeone