Art. 2. Requisiti 1. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sergenti dell'esercito, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: abbiano compiuto quattro anni nel servizio permanente, considerando valido, a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito; non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'; abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente; non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione disciplinare della consegna di rigore; abbiano superato le prove di efficienza operativa, effettuate nell'anno solare di pubblicazione del concorso; b) gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: abbiano compiuto sette anni di servizio effettivo, comunque prestato, di cui almeno quattro anni in servizio permanente; non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'; abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente; non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione disciplinare della consegna di rigore; abbiano superato le prove di efficienza operativa, effettuate nell'anno solare di pubblicazione del concorso; siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta' universitarie. Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento del prescritto anno integrativo. 2. Non vanno computati come periodo di servizio comunque prestato i periodi durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati (vds. art.15, comma5, della legge 12maggio 1995, n.196). 3. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad esclusione di quelli previsti al titolo VII della legge 31luglio 1954, n.599, che debbono essere posseduti fino alla data di effettiva presentazione al corso, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art.6.