Art. 5. Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati I comandi degli enti o reparti interessati dovranno istruire le domande presentate dai candidati provvedendo a: 1. controllare in via preliminare la validita', verificando che siano state redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1; 2. certificare la data di presentazione e la correttezza dei dati riportati, apponendo il timbro dell'ente, la data ed il visto del comando o ente di appartenenza; 3. allegare copia conforme: a) documentazione caratteristica relativa al servizio permanente, comprensiva dell'ultimo documento numerato, compilato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (15gennaio 2001), con la motivazione "per partecipazione al concorso interno per l'ammissione al primo corso allievi marescialli dell'Esercito italiano"; b) dichiarazione di completezza e attestazione sottoscritta dal candidato; c) foglio matricolare, i cui specchi devono essere tutti chiusi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di annotazione, mediante apposizione della data, del timbro a umido dell'ufficio e della firma dell'ufficiale alla matricola, a comprova del regolare aggiornamento degli stessi; 4. compilare e trasmettere, unitamente alla suddetta documentazione, lo specchio riepilogativo, secondo lo schema in allegato 2. 5. I suddetti comandi o enti di appartenenza dovranno far pervenire, a mezzo corriere, improrogabilmente entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, le domande corredate della documentazione di cui al predetto punto 3, lettere a), b), c) e punto 4, alla direzione generale per il personale militare I reparto, 2a divisione, 2a sezione, via XX Settembre 123/A, 00187 Roma (specificando sull'esterno della busta la dizione "primo concorso interno allievi marescialli dell'Esercito italiano"). 6. I comandi dovranno inoltre informare tempestivamente la medesima direzione generale per il personale militare - I reparto, 2a divisione, 2a sezione, d'ogni fatto che dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso (trasferimenti, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, missioni all'estero, collocamento in congedo, vincite di altri concorsi, etc.). 7. Le comunicazioni personali agli aspiranti saranno effettuate per il tramite del comando o ente di appartenenza.