Art. 7. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del direttore generale od autorita' da lui delegata, sara' composta da: a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello ovvero un dirigente civile equiparato, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo, segretario. 2. La commissione esaminatrice avra' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e della prova concorsuale; b) definire il questionario della prova d'esame; c) curare lo svolgimento della prova d'esame; d) valutare la prova d'esame; e) redigere l'elenco dei candidati giudicati "idonei", "non idonei" e "assenti alla prova scritta" e inviarlo tempestivamente alla direzione generale per il personale militare, I reparto, 2a divisione, 2a sezione; f) valutare i titoli dei candidati; g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei, sulla base della valutazione della prova scritta, della selezione attitudinale e dei titoli. 3. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato Maggiore dell'Esercito potra' operare in Italia e/o all'estero, nei modi e nei tempi stabiliti dalla commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati, nominati dalla direzione generale per il personale militare.