Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con  successivo  provvedimento del direttore generale od autorita' da
lui delegata, sara' composta da:
      a) un  ufficiale  superiore di grado non inferiore a colonnello
ovvero un dirigente civile equiparato, presidente;
      b) due ufficiali superiori, membri;
      c) un    ufficiale    inferiore    ovvero    un   collaboratore
amministrativo, segretario.
    2. La commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a)  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione dei titoli e della prova concorsuale;
      b) definire il questionario della prova d'esame;
      c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
      d) valutare la prova d'esame;
      e)  redigere  l'elenco  dei  candidati giudicati "idonei", "non
idonei"  e  "assenti  alla  prova scritta" e inviarlo tempestivamente
alla  direzione  generale  per  il  personale militare, I reparto, 2a
divisione, 2a sezione;
      f) valutare i titoli dei candidati;
      g)  formare  le  graduatorie definitive di merito degli idonei,
sulla  base  della  valutazione  della prova scritta, della selezione
attitudinale e dei titoli.
    3.   Tale   commissione,  in  relazione  a  particolari  esigenze
operative  determinate  dallo  Stato  Maggiore  dell'Esercito  potra'
operare  in  Italia  e/o  all'estero,  nei modi e nei tempi stabiliti
dalla  commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi
comitati,   nominati   dalla  direzione  generale  per  il  personale
militare.