Art. 7.
    Il  rapporto  che  si instaura con il vincitore non rientra nella
configurazione  istituzionale della docenza universitaria e del ruolo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini  dell'assunzione  nei  ruoli  del  personale delle Universita' e
Istituti universitari italiani.
    Il  vincitore e' tenuto a produrre, all'atto del conferimento del
contratto,  un  certificato  medico  rilasciato dall'Unita' Sanitaria
Locale  dal  quale  risulti che e' fisicamente idoneo al servizio con
relativo  accertamento  sierologico;  per  gli  invalidi  il suddetto
certificato  deve contenere la dichiarazione che la natura e il grado
di   invalidita'  non  risulta  di  pregiudizio  all'incolumita'  dei
colleghi  di  lavoro  e  alla  sicurezza  degli impianti oltre ad una
dichiarazione  resa  ai sensi e per gli effetti delle leggi 4 gennaio
1968 n. 15 e 15 maggio 1997 n. 127 (autocertificazione).
    I  cittadini  extracomunitari  vincitori della selezione dovranno
presentare entro il termine sopraindicato, i seguenti documenti:
      1) certificato di nascita;
      2) certificato attestante la cittadinanza;
      3) certificato medico in bollo rilasciato dall'Unita' Sanitaria
Locale  dal  quale  risulti che e' fisicamente idoneo al servizio con
relativo accertamento sierologico.
    Decade dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attivita'
di  ricerca colui che, entro il termine fissato dall'amministrazione,
non  dichiari  di  accettarlo  o  non  assuma  servizio  nel  termine
stabilito.
    Possono  essere  giustificati  soltanto  i ritardi dovuti a gravi
motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dal
vincitore  della  presente  procedura  selettiva saranno soggetti, da
parte  dell'Universita'  di  Camerino  a  idonei  controlli,  anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e
12   della   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  saranno  trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e  degli  eventuali  procedimenti  di  attribuzione  degli assegni in
questione.
      Camerino, 24 novembre 2000
Il rettore: Buti