art. 7.


                       Assunzione in servizio

    L'incarico  sara'  conferito  dal direttore generale sulla scorta
del parere della commissione di esperti che predisporra' l'elenco dei
candidati idonei.
    L'incarico  ha  durata tra cinque e sette anni ed e' rinnovabile.
Il  rinnovo  ed  il  mancato  rinnovo  sono  disposti  dal  direttore
generale,     con    provvedimento    motivato,    previa    verifica
dell'espletamento   dell'incarico   con  riferimento  agli  obiettivi
affidati ed alle risorse attribuite.
    L'incarico   si  risolve  qualora  sia  stato  accertato  che  il
conferimento sia avvenuto mediante presentazione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile.
    E' fatto obbligo a chi assume l'incarico di acquisire l'attestato
di  formazione  manageriale,  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 484/1997, nel primo corso utile.