Art. 8.


                  Modalita'della autocertificazione

    L'autocertificazione  prevista  negli articoli precedenti deve, a
pena  di  nullita',  essere  redatta  ai sensi delle leggi 15 gennaio
1968,  n. 15,  15 maggio  1997,  n.  127  e  relativi  regolamenti di
attuazione   e  loro  successive  integrazioni  e  modificazioni.  Le
autocertificazioni hanno validita' e verranno accettate, quindi, solo
se  redatte con specifica indicazione dei termini di legge predetti e
con  la  dichiarazione  di assunzione delle responsabilita', previste
dall'art. 26  della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15,  conseguenti  a
dichiarazioni  mendaci,  falsita'  negli  atti, l'uso di atti falsi o
esibizione di atti contenenti dati non piu' rispondenti a verita'.
    Le  dichiarazioni  non  sottoscritte  in presenza dell'addetto di
questa  Azienda,  quali  - per esempio - quelle allegate alle domande
inviate per posta devono essere necessariamente accompagnate da copia
di  un  documento di identita' personale. In mancanza di detta copia,
non saranno tenute in considerazione.