Art. 8. Modalita'della autocertificazione L'autocertificazione prevista negli articoli precedenti deve, a pena di nullita', essere redatta ai sensi delle leggi 15 gennaio 1968, n. 15, 15 maggio 1997, n. 127 e relativi regolamenti di attuazione e loro successive integrazioni e modificazioni. Le autocertificazioni hanno validita' e verranno accettate, quindi, solo se redatte con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di assunzione delle responsabilita', previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsita' negli atti, l'uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non piu' rispondenti a verita'. Le dichiarazioni non sottoscritte in presenza dell'addetto di questa Azienda, quali - per esempio - quelle allegate alle domande inviate per posta devono essere necessariamente accompagnate da copia di un documento di identita' personale. In mancanza di detta copia, non saranno tenute in considerazione.