Art. 10.

                      Risoluzione dell'incarico

    L'incarico   si   intendera'   risolto   di   diritto   ai  sensi
dell'art. 1456 del codice civile:
      a) nel  caso di morte dell'affidatario o di invalidita' che non
gli  consenta  l'esecuzione  dell'opera secondo le qualita' promesse.
Nel  caso  di  opere  collettive la risoluzione non operera' ove, nel
termine di venti giorni dal verificarsi di uno degli eventi predetti,
gli  altri  autori  dell'opera  collettiva  si offrano di eseguire la
quota  parte di competenza dell'esecutore colpito da uno degli eventi
stessi  e  sempre  a  condizione che la sostituzione sia tecnicamente
possibile,  non  contrasti  con  la  specifica  natura  dell'opera da
eseguire e sia di gradimento dell'amministrazione;
      b) nel  caso  di  inosservanza degli obblighi ed oneri, nessuno
escluso, previsti a carico dell'affidatario;
      c) nel  caso in cui l'opera consegnata risulti alla verifica di
buona realizzazione non rispondente ai requisiti richiesti in sede di
gara;
      d) nel  caso  in  cui  vengono  meno  a  suo favore i requisiti
previsti  dalla  legge  n.  575/1965  e  dal  decreto  legislativo n.
490/1994 in materia di antimafia.
    L'amministrazione  si riserva di risolvere l'incarico nel caso in
cui  l'affidatario  consegni  l'opera  con  un  ritardo,  rispetto al
termine previsto, superiore a trenta giorni.
    In  caso  di risoluzione dell'affidamento l'affidatario, salvo il
caso  di  risoluzione  per inadempimento ed il conseguente obbligo di
risarcimento  dei  danni,  non  avra'  diritto  ad alcun compenso per
l'opera svolta.
    In    caso    di    controversie    relative   all'esecuzione   o
all'interpretazione  delle  condizioni  regolanti l'affidamento delle
opere ci si rivolgera' al foro competente.