Art. 11. Opere collettive In caso di opera collettiva gli esecutori, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso, dovranno conferire, con scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, ad uno di essi affinche' li rappresenti nei rapporti con l'amministrazione. In caso di opera collettiva gli esecutori sono solidalmente responsabili verso l'amministrazione per l'esecuzione dell'opera e delle prestazioni effettuate senza poter invocare l'eventuale distribuzione del lavoro che fosse tra loro concordata. Anche in caso di opera collettiva l'amministrazione conserva il potere di agire singolarmente verso ciascuno degli esecutori. In caso di opera collettiva il pagamento del corrispettivo verra' effettuato direttamente al mandatario che provvedera' alla ripartizione agli altri esecutori delle quote di loro spettanza.