Art. 11.

                          Opere collettive

    In  caso  di  opera  collettiva gli esecutori, entro venti giorni
dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso, dovranno
conferire,  con  scrittura  privata  autenticata,  mandato collettivo
speciale, gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, ad uno di essi
affinche' li rappresenti nei rapporti con l'amministrazione.
    In  caso  di  opera  collettiva  gli  esecutori sono solidalmente
responsabili  verso  l'amministrazione  per l'esecuzione dell'opera e
delle   prestazioni   effettuate  senza  poter  invocare  l'eventuale
distribuzione del lavoro che fosse tra loro concordata.
    Anche  in  caso di opera collettiva l'amministrazione conserva il
potere di agire singolarmente verso ciascuno degli esecutori.
    In caso di opera collettiva il pagamento del corrispettivo verra'
effettuato   direttamente   al   mandatario   che   provvedera'  alla
ripartizione agli altri esecutori delle quote di loro spettanza.