Art. 6. Oneri ed obblighi diversi Si intendono compresi e compensati nel corrispettivo di cui all'art. 3 i seguenti oneri ed obblighi: a) tutte le prestazioni di trasporto, installazione e posa dell'opera affidata, ivi comprese le eventuali sistemazioni dei luoghi ed i ripristini che si rendessero necessari secondo quanto precisato dall'amministrazione; b) il coordinamento, per l'esecuzione in proprio in sito, con tutti i soggetti presenti sul luogo di posizionamento dell'opera; c) la custodia e la conservazione dell'opera fino alla sua installazione; d) la conoscenza ed accettazione della circostanza per la quale l'esecuzione in sito dell'opera d'arte verra' effettuata in luoghi soggetti a speciali misure di sicurezza e che, in relazione ad essa, potranno essere imposte limitazioni nel tempo e nelle modalita' di accesso ai luoghi stessi; e) rimane a carico dell'artista la responsabilita' per tutti gli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla struttura edilizia a causa della sistemazione dell'opera; f) l'assunzione dell'obbligo di riservatezza in relazione a qualunque fatto o atto che venga a sua conoscenza in relazione all'esecuzione in sito dell'opera d'arte in luoghi soggetti a speciali misure di sicurezza; g) l'assunzione della responsabilita' prevista dall'art. 1669 del codice civile per la durata prevista dalla predetta disposizione e con decorrenza dall'effettuazione della verifica di buona realizzazione da parte dell'amministrazione. A garanzia di tale obbligo, in sede di verifica, ed in relazione alle caratteristiche della singola opera potra' essere imposto all'esecutore di stipulare apposita polizza indennitaria decennale; h) l'eliminazione a propria cura e spese di tutti i difetti riscontrati all'atto della verifica di buona realizzazione entro il termine che gli sara' assegnato dall'amministrazione. Gli artisti vincitori dovranno dichiarare che il compenso per l'opera acquistata viene ritenuto a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente bando. L'inosservanza del termine di esecuzione dell'opera, fissato dall'art. 2 del presente bando, dara' luogo all'applicazione, con deduzione sull'importo dell'opera e salvo il maggior danno, di una penale pari a L. 200.000 per ogni giorno di ritardo. Eventuali proroghe potranno essere concesse dall'amministrazione su richiesta dell'affidatario solo ove sussistano giustificati motivi.