Art. 7. Modalita' di svolgimento del concorso La commissione giudicatrice, nella prima riunione di convocazione, constata la regolarita' della propria convocazione e la presenza di tutti i componenti, procede in seduta pubblica alle formalita' di apertura del concorso escludendo, preliminarmente, i plichi pervenuti successivamente al termine stabilito. La commissione quindi per i plichi pervenuti tempestivamente procede alla apertura della busta contenente le dichiarazioni, i documenti ed il materiale illustrativo previsto, a pena di esclusione. Esaurite le predette operazioni la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva e dichiarera' chiusa la fase pubblica del concorso. Successivamente la commissione giudicatrice formera', in seduta non pubblica, il calendario delle adunanze per la valutazione congiunta delle opere presentate e procedera', di seguito o in altra data fissata dal predetto calendario, all'esame delle opere proposte operando come collegio perfetto. Al termine delle operazioni di valutazione la commissione giudicatrice formera', secondo le proprie valutazioni insindacabili di merito tecnico ed estetico, la graduatoria di merito tra i concorrenti e redigera' apposita verbalizzazione delle relative operazioni.