Art. 7.

                Modalita' di svolgimento del concorso

    La    commissione   giudicatrice,   nella   prima   riunione   di
convocazione, constata la regolarita' della propria convocazione e la
presenza  di  tutti  i  componenti,  procede  in seduta pubblica alle
formalita'  di  apertura  del concorso escludendo, preliminarmente, i
plichi pervenuti successivamente al termine stabilito.
    La  commissione  quindi  per  i  plichi pervenuti tempestivamente
procede  alla  apertura  della  busta  contenente le dichiarazioni, i
documenti   ed   il   materiale  illustrativo  previsto,  a  pena  di
esclusione.
    Esaurite  le  predette  operazioni  la  commissione  giudicatrice
formera'  l'elenco  dei  concorrenti  ammessi  alla fase successiva e
dichiarera' chiusa la fase pubblica del concorso.
    Successivamente  la  commissione giudicatrice formera', in seduta
non  pubblica,  il  calendario  delle  adunanze  per  la  valutazione
congiunta  delle opere presentate e procedera', di seguito o in altra
data  fissata dal predetto calendario, all'esame delle opere proposte
operando  come  collegio  perfetto.  Al  termine  delle operazioni di
valutazione  la commissione giudicatrice formera', secondo le proprie
valutazioni   insindacabili   di   merito  tecnico  ed  estetico,  la
graduatoria   di  merito  tra  i  concorrenti  e  redigera'  apposita
verbalizzazione delle relative operazioni.