Art. 3. Certificazione da allegare alla domanda Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare i seguenti documenti: documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici. Devono, inoltre, allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificata ai sensi della legge n. 15/1968, della legge n. 127/1997, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, inoltre, il curriculum formativo professionale. I contenuti del curriculum concernono le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali. Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione, altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonche' il suo impatto nella comunita' scientifica. I contenuti del curriculum, esclusi quelli alla lettera c) del presente articolo, e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni. Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita' del candidato all'incarico.