Art. 3.

               Certificazione da allegare alla domanda

    Alla   domanda   gli   aspiranti  dovranno  allegare  i  seguenti
documenti:   documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti
specifici.
    Devono,  inoltre,  allegare  tutte  le certificazioni relative ai
titoli che ritengono opportuno presentare.
    I  titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata  ai sensi di legge, ovvero autocertificata ai sensi della
legge  n. 15/1968,  della  legge n. 127/1997, nonche' del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998.  Le  pubblicazioni devono
essere edite a stampa.
    Alla   domanda  gli  aspiranti  dovranno  allegare,  inoltre,  il
curriculum   formativo  professionale.  I  contenuti  del  curriculum
concernono     le     attivita'     professionali,     di     studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:
      a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b) alla  posizione  funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c) alla  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d) ai  soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) alla  attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero,  valutati  secondo  i  criteri  di cui
all'art. 9, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto nella comunita' scientifica.
    I  contenuti  del  curriculum, esclusi quelli alla lettera c) del
presente articolo, e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal   candidato   ai   sensi  della  legge  n. 15/1968  e  successive
modificazioni.
    Prima   di   procedere   al  colloquio  e  alla  valutazione  del
curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto   delle   specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La
commissione,  al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico.