Art. 6.

                        Conferimento incarico

    L'incarico verra' conferito dal direttore generale dell'ospedale,
ai   sensi   dell'art. 15-ter,  2o  comma,  del  decreto  legislativo
n. 502/1992,  con provvedimento motivato sulla base dell'elenco degli
idonei, predisposto dalla commissione.
    L'incarico,  che  ha  durata  quinquennale, potra', per lo stesso
periodo   o   per   un  periodo  piu'  breve,  essere  rinnovato.  La
determinazione  del  trattamento economico annuo lordo viene rinviata
all'atto   della   sottoscrizione   del   contratto  di  conferimento
dell'incarico.