Art. 6. Conferimento incarico L'incarico verra' conferito dal direttore generale dell'ospedale, ai sensi dell'art. 15-ter, 2o comma, del decreto legislativo n. 502/1992, con provvedimento motivato sulla base dell'elenco degli idonei, predisposto dalla commissione. L'incarico, che ha durata quinquennale, potra', per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve, essere rinnovato. La determinazione del trattamento economico annuo lordo viene rinviata all'atto della sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico.