Art. 7.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'ufficio  personale  dell'ente, per le finalita' di gestione
dell'avviso  pubblico  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto  medesimo.  Il  conferimento di tali dati e' obbligatorio ai
fini   della   valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena
l'esclusione  dall'avviso.  Le  medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati.
    Gli  interessati  godono  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della
citata  legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ospedale, ufficio personale, titolare del trattamento.