Art. 5.

               Titoli valutabili ai fini del concorso

    I  titoli di preferenza non costituiscono un punteggio aggiuntivo
e  verranno  valutati  esclusivamente  allo  scopo  di determinare la
posizione  nella  graduatoria  in  caso  di  ex-aequo.  La  votazione
riportata rimane pertanto invariata.
    Sono   titoli   di  preferenza  a  parita'  di  merito  (a  norma
dell'art. 11  del  regolamento  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1997, n. 399):
      a) precedenti   idoneita'   conseguite   in   concorsi  banditi
dall'istituto,  dall'Opificio  delle  pietre  dure di Firenze (fino a
0,300);
      b) precedenti  idoneita'  conseguite  in concorsi banditi dalla
Soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e architettonici di Ravenna
(fino a 0,250);
      c) titoli  di  studio  conseguiti  negli  istituti d'istruzione
secondaria  superiore  (se  il risultato conseguito supera il 41 o il
69); (fino a 0,200);
      d) titoli di studio d'istruzione universitaria; (fino a 0,200);
      e) titoli  di studio d'istruzione universitaria triennali (fino
a 0.150);
      f) diplomi dell'Accademia di belle arti; (fino a 0,150);
      g) diploma della Scuola della medaglia (fino a 0,145);
      h) attestati  conclusivi  di partecipazione a corsi di restauro
regionali  o  riconosciuti  dalle regioni; si precisa che l'attestato
deve   riportare   possibilmente  il  numero  complessivo  delle  ore
effettuate durante l'intero corso (fino a 0,030);
      i) attestati   di  effettivo  esercizio  della  professione  di
restauratore    svolta   presso   uffici   pubblici   preposti   alla
conservazione (fino a 0,036);
      j) attestati   di  effettivo  esercizio  della  professione  di
restauratore  svolta  presso restauratori privati nel corso di lavori
affidati da una committenza pubblica (fino a 0,026);
      k)  attestati  di  tirocinio  per  restauratore compiuto presso
uffici pubblici preposti alla conservazione (fino a 0,007).
    Detti  documenti,  in  originale o in copia, da prodursi in carta
semplice devono:
      riferirsi  a titoli posseduti alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  delle domande per la partecipazione al
concorso  e  gia' elencati nella domanda, come indicato al precedente
art. 3;
      essere  inviati  entro  il  termine  e  con  le  modalita'  che
l'Istituto  centrale  per  il  restauro  indichera'  nella lettera di
comunicazione del risultato dell'esperimento pratico;
      portare  l'indicazione  della  durata dei corsi professionali e
degli studi seguiti;
      portare  l'indicazione  del tipo di attivita' svolta (esercizio
della  professione  o tirocinio) e la durata della stessa (per quanto
riguarda i titoli di cui alle lettere i), j) e k).
    Non   sono  valutabili  i  titoli  non  rispondenti  ai  suddetti
requisiti  o  la  cui documentazione non venga presentata o inoltrata
entro il termine comunicato dall'Istituto centrale per il restauro. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    E'  ammesso  far  riferimento  a  titoli  originali eventualmente
presentati  in  occasione  di  precedenti  concorsi presso l'Istituto
centrale  per  il  restauro  e  tuttora  conservati presso l'istituto
stesso.