Art. 13.

                    Formazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  oggetto  della  selezione,  la  commissione
esaminatrice  formera'  la  graduatoria  generale  di  merito secondo
l'ordine   decrescente  della  votazione  complessiva  conseguita  da
ciascun  candidato,  stabilita  dalla  somma  della  media  dei  voti
conseguiti  nelle  prove  scritte,  della  votazione  conseguita  nel
colloquio e del punteggio attribuito per i titoli.
    La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti,  delle  preferenze  previste  dall'art.  12  del bando, verra'
approvata   dal  dirigente  dell'Ateneo  con  funzioni  di  direttore
amministrativo.  Essa  e'  immediatamente efficace e sara' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Aquila. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data  di  pubblicazione di tale
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    Tale  graduatoria  rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per  eventuali
coperture  di  posti per i quali la selezione e' stata bandita, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Sara'  dichiarato  vincitore  della  selezione  il  candidato che
risultera'  utilmente  inserito nella graduatoria. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita'.