Art. 13. Formazione della graduatoria Espletate le prove oggetto della selezione, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nel colloquio e del punteggio attribuito per i titoli. La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 12 del bando, verra' approvata dal dirigente dell'Ateneo con funzioni di direttore amministrativo. Essa e' immediatamente efficace e sara' pubblicata nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Aquila. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione e' stata bandita, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Sara' dichiarato vincitore della selezione il candidato che risultera' utilmente inserito nella graduatoria. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.