Art. 14.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    Il  concorrente  dichiarato  vincitore  dovra'  presentare  o far
pervenire   a   mezzo   raccomandata   con   avviso   di  ricevimento
all'Universita' degli studi dell'Aquila - settore non docenti, piazza
Vincenzo Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila, entro il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena
di decadenza, i seguenti documenti:
      1)  certificato  medico  in  bollo, di data non anteriore a sei
mesi, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorita'
sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
possieda  il  requisito  di  idoneita'  fisica all'espletamento delle
mansioni previste per la categoria D.
    Nel    certificato    devono   essere   precisati   gli   estremi
dell'attestato  comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del
sangue  prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed
effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.
    Qualora  il  candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il  certificato  ne  deve  far  menzione  con  la  dichiarazione  che
l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale si
concorre.
    I  candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre,   ai   sensi  della  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  una
dichiarazione  legalizzata  da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido  non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la
natura  ed  il  grado  della  sua  invalidita'  non possa riuscire di
pregiudizio  alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla
sicurezza  degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni
dell'impiego per il quale concorre.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della selezione;
      2) una foto ed i marca da bollo da L. 20.000;
      3)  dichiarazione  in  bollo  attestante  che  il candidato non
ricopre  altri  uffici  retribuiti  a  carico  dello  Stato,  di enti
pubblici  e  privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione
per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere, inoltre, le
eventuali  dichiarazioni  concernenti  le  cause  di  risoluzione  di
precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego  (art.  1, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).
    E',  altresi',  tenuto a rilasciare, tramite il modello apposito,
entro il predetto termine di trenta giorni, dichiarazioni sostitutive
di  certificazioni (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, e successive
modificazioni  ed  integrazioni e del regolamento di attuazione degli
articoli  1,  2  e  3  della predetta legge approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  ottobre 1998, n. 403) sottoscritte
alla  presenza  del  personale  addetto,  relative  al  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione  richiesti dal bando di selezione. Tali
dichiarazioni  saranno  rilasciate dall'interessato consapevole delle
responsabilita'   penali   cui   puo'  andare  incontro  in  caso  di
dichiarazioni mendaci.
    Analoga  documentazione rilasciata dalle autorita' preposte, deve
essere rimessa dai cittadini degli Stati membri della Unione europea.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  appartenenza  debbono  essere  conformi alle disposizioni vigenti
nello  Stato  stesso  e  debbono,  altresi', essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I   candidati   che   siano  dipendenti  di  ruolo  di  pubbliche
amministrazioni   dovranno   produrre,   oltre   alle   dichiarazioni
sostitutive  di  cui  al,  comma 2, del presente articolo, i seguenti
documenti:
      1) certificato medico;
      2) copia integrale dello stato di servizio aggiornato;
      3) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.
    I  candidati  che si trovino alle armi per servizio di leva od in
carriera   continuativa   e  quelli  in  servizio  di  polizia  quali
appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare, oltre
alle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al,  comma 2, del presente
articolo, i seguenti documenti:
      1)  certificato  rilasciato  dal  comandante del Corpo al quale
appartengono,  comprovante la loro buona condotta e la loro idoneita'
fisica  a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovra'
contenere,  inoltre,  la  dichiarazione  che  il  candidato  e' stato
sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art.
7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
      I  documenti  di  cui  ai  numeri 1) e 2) del presente articolo
devono  essere  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi  da quella del
ricevimento dell'invito a produrli.
    Le  firme  apposte  sui  documenti  che i candidati sono tenuti a
presentare  non  sono  soggette  a  legalizzazione; all'infuori delle
ipotesi  previste  dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
    I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera
i documenti di cui all'art. 8 della tabella B allegata al decreto del
Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  purche'
esibiscano  il  certificato  di  poverta'  ovvero  quando risulti dai
documenti  stessi  la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
    Non  sono  ammessi  riferimenti  a  documenti  presentati  per la
partecipazione   a   selezioni   indette   da   questa   o  da  altre
amministrazioni.
    Tuttavia  i  profughi  dai territori di confine hanno facolta' di
fare  riferimento  a  documenti  gia' presentati ad altri uffici o ad
atti  ivi  esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di
fatto  da  comprovare,  in  tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati e gli uffici presso cui
sono depositati.
    I profughi anzidetti hanno, altresi', la facolta' di avvalersi di
documenti   diversi   da   quelli  richiesti  dal  presente  decreto,
sempreche' idonei a documentare le posizioni da attestare.
    Questa  Universita' richiedera' d'ufficio alla competente procura
della  Repubblica  italiana  il  certificato  generale del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti.