Art. 15. Rinvio di norme Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nonche' le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita' stipulato in data 9 agosto 2000.