Art. 15.

                           Rinvio di norme

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3, e nelle successive norme di integrazione e
modificazione,   nonche'  le  disposizioni  contenute  nel  contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto Universita' stipulato in
data 9 agosto 2000.