Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Gli  aspiranti  alla selezione di cui al precedente art. 1 devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
      1)  titolo di studio: diploma di laurea in informatica, scienze
dell'informazione,  ingegneria  informatica  o  diploma di istruzione
secondaria  di secondo grado di durata quinquennale piu' quattro anni
continuativi   di  attivita'  lavorativa  di  collaborazione  tecnica
corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza
nazionale.
    Ai  sensi  dell'art.  84  della  legge 11 luglio 1980, n. 312, si
prescinde  dal  titolo  di  studio  suddetto  per  il personale della
qualifica  immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni
senza demerito;
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto. Ai sensi del comma 6,
dell'art.  3  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127, si deroga dal
requisito del limite di eta';
      3)  cittadinanza  italiana.  Sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
    Tale  requisito  non  e'  richiesto  per  i soggetti appartenenti
all'Unione europea purche' siano in possesso dei seguenti requisiti:
      godimento  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      possesso,  fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      4) godimento dei diritti politici;
      5)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
      6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
    Non  possono  prendere  parte  alla  selezione  coloro  che siano
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
    I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
    I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
    L'amministrazione   puo'   disporre  in  qualsiasi  momento,  con
provvedimento  motivato  del  direttore  amministrativo, l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.