Art. 2. Requisiti generali di ammissione Gli aspiranti alla selezione di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) titolo di studio: diploma di laurea in informatica, scienze dell'informazione, ingegneria informatica o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale piu' quattro anni continuativi di attivita' lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale. Ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto. Ai sensi del comma 6, dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si deroga dal requisito del limite di eta'; 3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea purche' siano in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 4) godimento dei diritti politici; 5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.