Art. 4.

                             T i t o l i

    Alla  domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati
i  titoli  in  carta  libera, in originale, in copia autenticata o in
fotocopia  con  unita  autodichiarazione,  in  forma di dichiarazione
sostitutiva   di  atto  di  notorieta',  che  attesti  che  i  titoli
presentati sono conformi agli originali. La dichiarazione sostitutiva
di  atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia
apposta  in  presenza  del  dipendente addetto, ovvero sia presentata
unitamente  a fotocopia, non autenticata, di un documento d'identita'
del sottoscrittore.
    E'  possibile,  comunque,  produrre  in  luogo  del  titolo,  una
dichiarazione  sostitutiva  della  normale  certificazione,  ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 o
una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
    L'amministrazione  e'  tenuta  a  procedere  ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    Per  i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10.
    Ai  sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
9  maggio  1994,  n.  487, i titoli oggetto di valutazione (di essi i
candidati  dovranno  presentare  un elenco sottoscritto ed in duplice
copia),  con  esclusione  di  quelli  di cui all'art. 2, punto 1) del
presente bando, sono:
      titoli  di  servizio  (servizio  prestato presso lo Stato, enti
pubblici  o  aziende  di  importanza  nazionale  con il disimpegno di
funzioni simili al posto messo a concorso);
      titoli scientifici attinenti;
      titoli culturali.