Art. 4. T i t o l i Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati i titoli in carta libera, in originale, in copia autenticata o in fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti che i titoli presentati sono conformi agli originali. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento d'identita' del sottoscrittore. E' possibile, comunque, produrre in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. L'amministrazione e' tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i titoli oggetto di valutazione (di essi i candidati dovranno presentare un elenco sottoscritto ed in duplice copia), con esclusione di quelli di cui all'art. 2, punto 1) del presente bando, sono: titoli di servizio (servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale con il disimpegno di funzioni simili al posto messo a concorso); titoli scientifici attinenti; titoli culturali.