Art. 7.

                     Trasparenza amministrativa

    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni:
      la  commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare  nei  relativi  verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di  ciascuna  prova  orale,  determina  i quesiti da porre ai singoli
candidati  per  ciascuna  delle  materie  di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
    Nei concorsi, per titoli ed esami, il risultato della valutazione
dei   titoli   deve   essere   reso   noto   agli  interessati  prima
dell'effettuazione della prova orale.
    I  candidati  hanno  facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.