Art. 2. Domanda di ammissione 1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta su carta legale (vedi schema allegato), deve pervenire all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - servizio albi - esami periti - via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". 2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa' fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3. Nella domanda di ammissione all'esame i candidati dichiarano: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) comune di residenza e relativo indirizzo; d) codice fiscale; e) domicilio e numero telefonico per le eventuali comunicazioni; f) titolo di studio posseduto, ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo, il provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP (indicandone il numero di protocollo e la data) con il quale e' stato accertato il possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992; 4. Non sono prese in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande: a) prive della firma autografa; b) spedite o presentate oltre il termine perentorio di cui al precedente comma 1; c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio posseduto ovvero mancata indicazione del provvedimento di accertamento del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992. 5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.