Art. 2.

                        Domanda di ammissione

    1.  La  domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta su
carta  legale (vedi schema allegato), deve pervenire all'Istituto per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
servizio  albi - esami periti - via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma,
entro   il   termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    2.  Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione
se  consegnata  a  mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro  il  termine  indicato. Per le domande
consegnate a mano fa' fede il timbro a data dell'ufficio accettazione
corrispondenza  dell'ISVAP,  mentre per le domande spedite a mezzo di
raccomandata  fanno  fede  il  timbro  e la data dell'ufficio postale
accettante.
    3. Nella domanda di ammissione all'esame i candidati dichiarano:
      a) cognome e nome;
      b) luogo e data di nascita;
      c) comune di residenza e relativo indirizzo;
      d) codice fiscale;
      e) domicilio    e    numero   telefonico   per   le   eventuali
comunicazioni;
      f) titolo di studio posseduto, ovvero, in mancanza di titolo di
studio  idoneo,  il  provvedimento  del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato o dell'ISVAP (indicandone il numero di
protocollo e la data) con il quale e' stato accertato il possesso del
requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992;
    4.  Non  sono  prese  in  considerazione  e  comportano,  quindi,
l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande:
      a) prive della firma autografa;
      b) spedite  o  presentate oltre il termine perentorio di cui al
precedente comma 1;
      c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data
di  nascita,  residenza,  titolo  di  studio posseduto ovvero mancata
indicazione  del  provvedimento  di accertamento del requisito di cui
all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992.
    5.   L'ISVAP   non  assume  alcuna  responsabilita'  in  caso  di
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici,  ne'  per  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in caso di spedizione per
raccomandata.