Art. 3.
    1. L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 4,.
consiste  in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano
ad  accertare il possesso dei requisiti di professionalita' necessari
per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo.
    2.  La  prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le
garanzie  e  le  modalita'  previste dal decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487, mediante la compilazione di un
questionario a risposta multipla.
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
scritta viene indicato in calce al questionario stesso.
    4.  Dell'esito  della  prova  scritta  e'  data  comunicazione ai
candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    5.  Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
    6.  L'avviso  per  la  convocazione  alla  prova orale e' dato ai
singoli  candidati  almeno  venti  giorni  prima del giorno stabilito
dalla commissione per lo svolgimento della stessa.
    7.  L'elenco  dei  candidati  convocati  per  la prova orale, con
l'indicazione  per  ciascuno dell'esito della prova, sottoscritto dal
presidente  e dai due segretari della commissione, e' pubblicato alla
fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP.
    8.  A  ciascun  candidato  risultato  idoneo  e' inviata apposita
comunicazione   mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento.