Art. 6. Documentazione di rito 1. I candidati risultati idonei trasmettono all'ISVAP - Servizio albi - Sezione periti - via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 3, del presente provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il titolo di studio, con l'indicazione della data del suo conseguimento nonche' dell'Istituto o dell'Universita' presso il quale e' stato conseguito, ovvero in mancanza di titolo di studio idoneo, data e numero di protocollo del provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP, con il quale e' stato accertato il possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992. 2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2000 Il presidente: Manghetti