Art. 6.

                       Documentazione di rito

    1.  I candidati risultati idonei trasmettono all'ISVAP - Servizio
albi  - Sezione periti - via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma - entro
il  termine  perentorio  di  trenta  giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 3, del presente
provvedimento,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione ai
sensi  dell'art.  2  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1
del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
attestante  il titolo di studio, con l'indicazione della data del suo
conseguimento  nonche'  dell'Istituto  o  dell'Universita'  presso il
quale  e'  stato  conseguito,  ovvero in mancanza di titolo di studio
idoneo,  data  e numero di protocollo del provvedimento del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP, con il
quale  e'  stato  accertato il possesso dei requisiti di cui all'art.
16, comma 2, della legge n. 166/1992.
    2.   Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 18 dicembre 2000
Il presidente: Manghetti