Art. 12.
    Ai  sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il  competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per le
finalita'  di  gestione della selezione e saranno trattati presso una
banca  dati automatizzata per le finalita' inerenti la selezione e la
gestione del rapporto conseguente alla stessa.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Il  responsabile  del  trattamento  e' il direttore dell'Istituto
centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia.
      San Giuliano Milanese, 15 dicembre 2000
Il direttore: Esposti