Art. 3. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio, che prevede anche la dimostrazione della conoscenza di una o piu' lingue straniere, si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. La commissione e' tenuta a graduare tutti i candidati con punteggio differenziato, cosi' da evitare situazione di merito ex aequo. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene affisso presso la facolta' o il dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, ogni commissione compila la graduatoria generale di marito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.