Art. 11.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    La  votazione  complessiva e' determinata dalla somma della media
dei  voti  riportati nelle prime due prove, del voto conseguito nella
prova orale e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  del  punteggio  riportato  nelle prove
d'esame,   tenuto,   altresi',   conto  delle  riserve  precedenze  e
preferenze a parita' di merito.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata  con  decreto  del  rettore e pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita'  degli  studi di Foggia. Di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per  eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.