Art. 11.


                         Disposizioni varie

    1.  I  concorrenti  utilmente  collocati  in  graduatoria saranno
ammessi  nel  ruolo  dei volontari di truppa in servizio permanente e
potranno    essere    reimpiegati,   in   relazione   alle   esigenze
logistiche-operative   della   Forza  armata.  L'eventuale  reimpiego
avverra'   tenendo  conto  del  posto  conseguito  nella  graduatoria
derivante  dagli esami del corso di aggiornamento e formazione di cui
al precedente art. 10.
    2.   L'amministrazione   non   assume   responsabilita'   per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.