Art. 11. Disposizioni varie 1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e potranno essere reimpiegati, in relazione alle esigenze logistiche-operative della Forza armata. L'eventuale reimpiego avverra' tenendo conto del posto conseguito nella graduatoria derivante dagli esami del corso di aggiornamento e formazione di cui al precedente art. 10. 2. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.