Art. 2.


                     Requisiti di partecipazione

    1. Possono partecipare al concorso, a domanda da prodursi secondo
le modalita' indicate al successivo art. 3, i sergenti di complemento
dell'Aeronautica  militare  ed  i graduati di truppa dell'Aeronautica
militare, di cui al precedente art. 1, che:
      a) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
      b)   non  siano  incorsi  nel  proscioglimento  d'autorita'  da
precedente  arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato per permanente inidoneita' psicofisica al servizio
militare  incondizionato o per inidoneita' al grado di aviere scelto,
1o aviere  e di sergente o per grave mancanza disciplinare ovvero per
inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978,
n. 382;
      c)  non  siano  incorsi  nel  proscioglimento  d'autorita'  per
protratto,  insufficiente  rendimento  nel corso della ferma ai sensi
dell'art. 8  del  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
      d)   non   siano   incorsi  nel  proscioglimento  d'ufficio  da
precedente  arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo
armato  dello  Stato  per  perdita  del  grado  o retrocessione della
classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione
delle disposizioni di legge sul matrimonio;
      e)  non  siano  sottoposti  a  procedimento disciplinare ovvero
sospesi   dal   servizio   ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
articoli 20 e 39 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ovvero non siano
sottoposti a misure di sicurezza;
      f)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e di condotta
previste  dall'art. 36,  comma 6,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n. 29,  per  l'assunzione  nell'amministrazione  della difesa,
quale  sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
      g)    siano    riconosciuti    in    possesso   dei   requisiti
psicofisiologici  al  servizio  militare incondizionato nel ruolo dei
volontari  di  truppa  in  servizio  permanente,  a mente del decreto
ministeriale 18 aprile 1990, citato in preambolo.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   dei   termini   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al concorso e mantenuti fino alla data dell'effettiva
incorporazione,  pena l'esclusione dal concorso. I requisiti previsti
alle  lettere e ed f saranno accertati secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione.
    Pertanto,  tutti  i  candidati  sono  da considerarsi ammessi con
riserva al concorso.
    La  direzione  generale  per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento   motivato,   escludere  in  qualsiasi  momento,  o  se
vincitori   dichiarare   decaduti   dalla  nomina,  i  candidati  che
risultassero  ad  una verifica, anche successiva, in difetto di uno o
piu' requisiti prescritti.