Art. 9.


            Formazione della graduatoria finale di merito

    1.  La  Commissione  di  cui al precedente art. 7 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
    La  suddetta graduatoria sara' formata considerando il punteggio,
espresso  in  trentesimi,  attribuito  ai  titoli  di  servizio  come
previsto al precedente art. 8.
    2.  A parita' di punteggio si applica quanto previsto dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  In  caso  di  ulteriore  parita' si
seguira' l'ordine determinato dalla minore eta'.
    3.  La  graduatoria  finale di merito e la conseguente immissione
nel  ruolo  dei  Volontari  di  Truppa  in  Servizio permanente sara'
approvata con decreto dirigenziale.
    4.   Il  sopracitato  decreto  sara'  pubblicato  nel  bollettino
ufficiale  del  Ministero  della difesa e di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.