Art. 9. Formazione della graduatoria finale di merito 1. La Commissione di cui al precedente art. 7 procedera' alla formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei. La suddetta graduatoria sara' formata considerando il punteggio, espresso in trentesimi, attribuito ai titoli di servizio come previsto al precedente art. 8. 2. A parita' di punteggio si applica quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' si seguira' l'ordine determinato dalla minore eta'. 3. La graduatoria finale di merito e la conseguente immissione nel ruolo dei Volontari di Truppa in Servizio permanente sara' approvata con decreto dirigenziale. 4. Il sopracitato decreto sara' pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.