Art. 5.
    La  commissione  incaricata  per  la  predisposizione dell'elenco
degli  idonei  e'  nominata  dal Commissario straordinario secondo le
norme  regolamentari. La commissione, dopo aver accertato il possesso
dei  requisiti dei candidati e stabilito in via preliminare i criteri
di  massima  a  cui  attenersi  per  la  selezione,  procedera'  alla
formulazione  dei  pareri  ed  alla predisposizione dell'elenco degli
idonei sulla base:
      a) della  valutazione  del  curriculum professionale di ciascun
candidato  in  relazione  ai  singoli  elementi  documentali  di  cui
risultera'   corredato  nonche'  della  relazione  sul  Programma  di
Ricerca, di cui al precedente art. 3, comma 4;
      b) di  un  colloquio  da  svolgersi  su  argomenti  e  tecniche
inerenti  alla  disciplina  di  interesse,  al  fine di verificare la
preparazione  professionale e la capacita' di direzione organizzativa
e  manageriale  proprie  della  funzione da conferire. La commissione
stessa   provvedera',   con   lettera   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  a  convocare i candidati ammessi per lo svolgimento del
colloquio.  Al termine delle operazioni di valutazione la commissione
formula  per ciascun candidato un giudizio di idoneita' complessivo e
motivato, predisponendo l'elenco degli idonei.