Art. 5. La commissione incaricata per la predisposizione dell'elenco degli idonei e' nominata dal Commissario straordinario secondo le norme regolamentari. La commissione, dopo aver accertato il possesso dei requisiti dei candidati e stabilito in via preliminare i criteri di massima a cui attenersi per la selezione, procedera' alla formulazione dei pareri ed alla predisposizione dell'elenco degli idonei sulla base: a) della valutazione del curriculum professionale di ciascun candidato in relazione ai singoli elementi documentali di cui risultera' corredato nonche' della relazione sul Programma di Ricerca, di cui al precedente art. 3, comma 4; b) di un colloquio da svolgersi su argomenti e tecniche inerenti alla disciplina di interesse, al fine di verificare la preparazione professionale e la capacita' di direzione organizzativa e manageriale proprie della funzione da conferire. La commissione stessa provvedera', con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare i candidati ammessi per lo svolgimento del colloquio. Al termine delle operazioni di valutazione la commissione formula per ciascun candidato un giudizio di idoneita' complessivo e motivato, predisponendo l'elenco degli idonei.