Art. 6.
    L'incarico  verra'  conferito  dal  Commissario  straordinario ai
sensi  dell'art.  15,  3o  comma, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n.  502  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con
provvedimento   motivato   sulla   base   dell'elenco   degli  idonei
predisposto dalla commissione.
    L'incarico,   che   ha  la  durata  quinquennale,  potra'  essere
rinnovato,  previa  verifica  positiva  da  effettuarsi  da  parte di
apposita  commissione  costituita ai sensi dell'art. 15, quinto comma
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  La  determinazione  del trattamento
economico  annuo lordo viene rinviata all'atto della stipulazione del
contratto di conferimento dell'incarico.