Art. 6. L'incarico verra' conferito dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 15, 3o comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con provvedimento motivato sulla base dell'elenco degli idonei predisposto dalla commissione. L'incarico, che ha la durata quinquennale, potra' essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 15, quinto comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. La determinazione del trattamento economico annuo lordo viene rinviata all'atto della stipulazione del contratto di conferimento dell'incarico.