Art. 10. Esclusione dal concorso 1. I concorrenti possono essere esclusi in qualunque momento dal concorso o essere dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi del precedente art. 3 del presente bando. Costituiscono altresi' motivo di esclusione, da parte della Direzione Generale per il Personale Militare: a) la mancata appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto alle quali e' riservato il concorso; b) essere stati reclutati in ferma volontaria triennale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997; c) la presentazione della domanda oltre il termine perentorio previsto dal precedente art. 4, comma 1; d) l'omissione o l'incompleta indicazione delle generalita' (nome, cognome, data nascita); e) la mancanza della firma del concorrente in calce alla domanda; f) i candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), che, per qualsiasi ragione interrompano la ferma di leva prolungata non completando i previsti tre anni calcolati dalla data di decorrenza giuridica. 2. I concorrenti che si presenteranno a sostenere la prova di selezione culturale prevista dall'art. 5 del bando per una Forza di Polizia diversa da quella prescelta nella domanda di partecipazione al concorso, saranno esclusi dallo stesso e pertanto non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali. 3. L'eventuale rinuncia al concorso sottoscritta in qualunque momento dall'interessato e' irrevocabile.