Art. 10.


                       Esclusione dal concorso

    1.  I concorrenti possono essere esclusi in qualunque momento dal
concorso  o  essere  dichiarati  decaduti  dalla  nomina ai sensi del
precedente art. 3 del presente bando.
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  esclusione,  da  parte della
Direzione Generale per il Personale Militare:
      a)  la  mancata  appartenenza  ad  una  delle  categorie di cui
all'art. 1,  comma 1, del presente decreto alle quali e' riservato il
concorso;
      b)  essere  stati  reclutati  in ferma volontaria triennale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997;
      c) la  presentazione  della domanda oltre il termine perentorio
previsto dal precedente art. 4, comma 1;
      d)  l'omissione  o  l'incompleta  indicazione delle generalita'
(nome, cognome, data nascita);
      e)  la  mancanza  della  firma  del  concorrente  in calce alla
domanda;
      f) i candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), che, per
qualsiasi  ragione  interrompano  la  ferma  di  leva  prolungata non
completando  i  previsti  tre anni calcolati dalla data di decorrenza
giuridica.
    2.  I  concorrenti  che  si presenteranno a sostenere la prova di
selezione  culturale  prevista dall'art. 5 del bando per una Forza di
Polizia  diversa  da quella prescelta nella domanda di partecipazione
al  concorso,  saranno  esclusi  dallo  stesso e pertanto non saranno
ammessi alle successive fasi concorsuali.
    3.  L'eventuale  rinuncia  al  concorso sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato e' irrevocabile.