Art. 11. Graduatorie ed immissione nelle carriere iniziali 1. Le graduatorie finali di merito saranno formate come previsto negli allegati al presente bando e approvate da ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare e civile e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Di dette graduatorie dovra' essere data comunicazione al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare per la verifica della condizione prevista dai predetti articoli 1 e 3 del presente bando. Le Forze di Polizia provvederanno, per i vincitori che abbiano completato la ferma triennale, alla immissione nelle rispettive carriere iniziali dando comunicazione al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare dell'avvenuta adozione dei relativi provvedimenti formali. Al momento della immissione nella nuova carriera, i vincitori perderanno il grado eventualmente rivestito. Ove sussistano vacanze d'organico sara' facolta' di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare e civile e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prevedere un incremento dei posti a concorso. 2. L'immissione nelle carriere iniziali e' subordinata al possesso del requisito di moralita' e condotta incensurabile di cui alla lettera i) del precedente art. 3.