Art. 11.


          Graduatorie ed immissione nelle carriere iniziali

    1.  Le graduatorie finali di merito saranno formate come previsto
negli  allegati  al  presente  bando e approvate da ciascuna Forza di
Polizia  ad  ordinamento  militare e civile e dal Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.
    Di   dette   graduatorie  dovra'  essere  data  comunicazione  al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
per la verifica della condizione prevista dai predetti articoli 1 e 3
del presente bando.
    Le  Forze  di  Polizia provvederanno, per i vincitori che abbiano
completato  la  ferma  triennale,  alla  immissione  nelle rispettive
carriere  iniziali  dando  comunicazione  al Ministero della Difesa -
Direzione  Generale  per il Personale Militare dell'avvenuta adozione
dei relativi provvedimenti formali.
    Al  momento  della  immissione  nella nuova carriera, i vincitori
perderanno  il  grado eventualmente rivestito. Ove sussistano vacanze
d'organico sara' facolta' di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento
militare  e  civile  e  dal  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del Fuoco
prevedere un incremento dei posti a concorso.
    2.   L'immissione  nelle  carriere  iniziali  e'  subordinata  al
possesso  del  requisito di moralita' e condotta incensurabile di cui
alla lettera i) del precedente art. 3.