Art. 3.


                     Requisiti di partecipazione

    Possono partecipare al concorso le categorie di cui al precedente
articolo 1 che:
      a) siano cittadini italiani;
      b) abbiano l'esercizio dei diritti politici;
      c)  non  abbiano  superato alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda il limite di eta' sottoindicato:
        Arma  dei Carabinieri anni 26. Tale limite e' elevato ad anni
28 per i giovani che anno adempiuto agli obblighi di leva;
        Corpo  della  Guardia  di  Finanza  anni  26.  Tale limite e'
elevato  di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non  superiore  a  tre  anni,  per  i  cittadini che abbiano prestato
servizio militare volontario di leva e di leva prolungata;
        Polizia di Stato anni 30;
        Corpo Forestale dello Stato anni 30;
        Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anni 30;
      d) abbiano la statura minima di m 1,65;
      e)siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola
dell'obbligo o titolo equipollente;
      f)non  abbiano  riportato condanne per delitti non colposi, non
siano  incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di  espulsione  dalle  Forze  Armate  o  Forze  di Polizia, non siano
sottoposti a misure di prevenzione;
      g)non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' o d'ufficio
da  precedente  arruolamento  in  qualsiasi  Forza  Armata o Forza di
Polizia  ad  ordinamento  militare o civile o dal Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco;
      h)non risultino positivi ai test sierologici per l'accertamento
della  tossicodipendenza  e  tossicofilia (effettuati nel corso degli
accertamenti  medici  da  ciascuna  Forza  di  Polizia  o  dal  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco);
      i)siano  in  possesso  delle  qualita'  morali e di condotta ai
sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, quale sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo
1997,  n. 80.  Gli aspiranti all'immissione nell'Arma dei Carabinieri
dovranno   essere,  altresi',  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
    2.  Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande di
presentazione  al concorso e mantenuti, ad eccezione del requisito di
cui  alla  lettera  c),  fino alla data della immissione in una delle
carriere iniziali di cui al precedente art. 1.
    I  candidati  saranno  ammessi  alle diverse fasi concorsuali con
riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti previsti dal
presente  bando  e,  qualora  risultassero,  anche  ad  una  verifica
successiva,  in  difetto  di  uno  soltanto  dei  requisiti richiesti
saranno  esclusi  dal  concorso,  ovvero,  se  vincitori,  dichiarati
decaduti  dalla nomina. L'esclusione sara' adottata con provvedimento
motivato  del  Ministero  della  Difesa  -  Direzione Generale per il
personale  militare  -  ad  eccezione  del  caso  in  cui i candidati
risultino  in difetto dei requisiti di cui alle lettere d), h) ed i).
In  tali  casi detto provvedimento sara' adottato dalle singole Forze
di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
    La  decadenza  dalla  nomina  dei  vincitori  risultati privi dei
requisiti   prescritti   dal  bando  sara'  comunque  dichiarata  con
provvedimento  di ciascuna Forza di Polizia e del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.