Art. 3. Requisiti di partecipazione Possono partecipare al concorso le categorie di cui al precedente articolo 1 che: a) siano cittadini italiani; b) abbiano l'esercizio dei diritti politici; c) non abbiano superato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda il limite di eta' sottoindicato: Arma dei Carabinieri anni 26. Tale limite e' elevato ad anni 28 per i giovani che anno adempiuto agli obblighi di leva; Corpo della Guardia di Finanza anni 26. Tale limite e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata; Polizia di Stato anni 30; Corpo Forestale dello Stato anni 30; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anni 30; d) abbiano la statura minima di m 1,65; e)siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo o titolo equipollente; f)non abbiano riportato condanne per delitti non colposi, non siano incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dalle Forze Armate o Forze di Polizia, non siano sottoposti a misure di prevenzione; g)non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza Armata o Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile o dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; h)non risultino positivi ai test sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza e tossicofilia (effettuati nel corso degli accertamenti medici da ciascuna Forza di Polizia o dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco); i)siano in possesso delle qualita' morali e di condotta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quale sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1997, n. 80. Gli aspiranti all'immissione nell'Arma dei Carabinieri dovranno essere, altresi', in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. 2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di presentazione al concorso e mantenuti, ad eccezione del requisito di cui alla lettera c), fino alla data della immissione in una delle carriere iniziali di cui al precedente art. 1. I candidati saranno ammessi alle diverse fasi concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando e, qualora risultassero, anche ad una verifica successiva, in difetto di uno soltanto dei requisiti richiesti saranno esclusi dal concorso, ovvero, se vincitori, dichiarati decaduti dalla nomina. L'esclusione sara' adottata con provvedimento motivato del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare - ad eccezione del caso in cui i candidati risultino in difetto dei requisiti di cui alle lettere d), h) ed i). In tali casi detto provvedimento sara' adottato dalle singole Forze di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La decadenza dalla nomina dei vincitori risultati privi dei requisiti prescritti dal bando sara' comunque dichiarata con provvedimento di ciascuna Forza di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.