Art. 5. Selezione culturale 1. I concorrenti saranno sottoposti alla prova di selezione culturale, prevista da ciascuna Forza di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. La suddetta prova si svolgera' nel luogo, nei giorni e secondo le modalita' che saranno comunicati mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 30 marzo 2001. Nello stesso avviso si potra' rinviare tale pubblicazione ad una successiva Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Ciascun concorrente dovra' presentarsi, munito di un valido documento di identificazione, nel giorno e nella sede specificatamente previsti nella predetta Gazzetta Ufficiale per la selezione nella carriera iniziale prescelta nella domanda di partecipazione al concorso. 3. I candidati che non si presenteranno alla prova prevista per la Forza di Polizia prescelta, quali che siano le ragioni dell'assenza comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari alla prova medesima e quindi ai successivi accertamenti. 4. Sulla base del punteggio ottenuto nella suddetta prova le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco redigeranno una graduatoria secondo le modalita' di cui ai rispettivi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 5. Dell'esito della prova di selezione culturale e della suddetta graduatoria sara' data comunicazione al Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare - 1o Reparto - 3a Divisione - 3a Sezione - 00187 Roma per la verifica ed il mantenimento dei requisiti di partecipazione.