Art. 5.


                         Selezione culturale

    1.  I  concorrenti  saranno  sottoposti  alla  prova di selezione
culturale,  prevista  da  ciascuna  Forza  di  Polizia  e  dal  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco negli allegati che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
    2. La suddetta prova si svolgera' nel luogo, nei giorni e secondo
le  modalita' che saranno comunicati mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a serie speciale -
del  30 marzo  2001.  Nello  stesso  avviso  si  potra' rinviare tale
pubblicazione ad una successiva Gazzetta Ufficiale.
    La  pubblicazione  di  cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
    Ciascun  concorrente  dovra'  presentarsi,  munito  di  un valido
documento    di    identificazione,   nel   giorno   e   nella   sede
specificatamente  previsti  nella  predetta Gazzetta Ufficiale per la
selezione   nella   carriera  iniziale  prescelta  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.
    3.  I  candidati che non si presenteranno alla prova prevista per
la   Forza   di   Polizia  prescelta,  quali  che  siano  le  ragioni
dell'assenza  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza maggiore,
saranno  considerati  rinunciatari  alla  prova  medesima e quindi ai
successivi accertamenti.
    4.  Sulla  base  del  punteggio  ottenuto nella suddetta prova le
Forze  di  Polizia  ed  il  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco
redigeranno una graduatoria secondo le modalita' di cui ai rispettivi
allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.
    5. Dell'esito della prova di selezione culturale e della suddetta
graduatoria  sara'  data  comunicazione  al  Ministero  della  Difesa
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  -  1o Reparto - 3a
Divisione   -  3a  Sezione  -  00187  Roma  per  la  verifica  ed  il
mantenimento dei requisiti di partecipazione.