Art. 6.


                       Valutazione dei titoli

    1. Le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
hanno  la  facolta',  qualora  prevista  dalla  normativa  vigente in
materia,  di  valutare  il  titolo di studio superiore a quello della
scuola  media  dell'obbligo  ed  altri  titoli  di  studio o brevetti
attinenti  alla carriera iniziale per la quale il candidato concorre.
A  tali titoli sara' attribuito, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un
punteggio complessivo non superiore a 10/30 o equivalenti.
    I  predetti  titoli  dovranno  essere posseduti alla scadenza dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    2.  Le predette Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili
del  Fuoco  qualora  prevedano la valutazione degli anzidetti titoli,
formeranno  una  nuova  graduatoria  secondo  il punteggio risultante
dalla  somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale e
nella valutazione dei titoli.
    3. Fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti non
saranno  ammessi  agli  accertamenti  successivi  i  candidati che si
classifichino  oltre  il  numero  massimo di graduatoria, definito da
ciascuna  Forza di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
negli allegati al presente bando.
    4.  Dell'esito  della  valutazione  dei  titoli  e della suddetta
graduatoria  sara'  data  comunicazione  al  Ministero della Difesa -
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  -  1o Reparto - 3a
Divisione -3a Sezione - 00187 Roma.