Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno la facolta', qualora prevista dalla normativa vigente in materia, di valutare il titolo di studio superiore a quello della scuola media dell'obbligo ed altri titoli di studio o brevetti attinenti alla carriera iniziale per la quale il candidato concorre. A tali titoli sara' attribuito, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un punteggio complessivo non superiore a 10/30 o equivalenti. I predetti titoli dovranno essere posseduti alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 2. Le predette Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco qualora prevedano la valutazione degli anzidetti titoli, formeranno una nuova graduatoria secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale e nella valutazione dei titoli. 3. Fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti non saranno ammessi agli accertamenti successivi i candidati che si classifichino oltre il numero massimo di graduatoria, definito da ciascuna Forza di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli allegati al presente bando. 4. Dell'esito della valutazione dei titoli e della suddetta graduatoria sara' data comunicazione al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - 1o Reparto - 3a Divisione -3a Sezione - 00187 Roma.